1.
Il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale
2. Il colloquio con i
figli minori
3. L’ascolto nel
processo penale
4. Le sanzioni
5. Prospettive de
jure condendo
L’ascolto
del minore,
avvenga esso all’interno di un contenzioso familiare ovvero di un
procedimento
penale, costituisce adempimento di grande delicatezza per il giurista,
avvocato
o magistrato, che lo effettua (per una disanima competa dell’istituto,
v. sul
Lessico di diritto di famiglia l’aggiornamento alla voce “Ascolto del
Minore”,
alla quale si rinvia integralmente).
Proprio per prevenire
possibili comportamenti illeciti o inopportuni da parte degli avvocati, il
codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del
31.1.2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241 del 16.10.2014, ha
introdotto per la prima volta una disposizione dedicata integralmente ai
rapporti dell’avvocato con il minore: questa disposizione è stata all’epoca
salutata come una delle più importanti novità del codice deontologico.
In precedenza, non vi
era infatti nel codice deontologico una disciplina specifica sul minore, che
veniva menzionato solo nell’art. 52 del previgente codice, in relazione alle
investigazioni difensive nell’ambito penale.
L’art. 56 del nuovo
codice deontologico, invece, regola e disciplina l’ascolto del minore, tipizzando
tre distinte condotte illegittime, che verranno esaminate qui di seguito.