Riforma Cartabia

Legge del 20 febbraio 2024
Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, eecante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 
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Introduzione
 
Il presente schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente.
Il nuovo impianto normativo si applica, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; alcune disposizioni, pertanto, non hanno ancora trovato applicazione o, comunque, la loro applicazione è stata numericamente limitata, così che i dati ad oggi raccolti non costituiscono un campione significativo. In considerazione di ciò, in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l’impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega. Al riguardo si evidenzia che la legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consente l’adozione, entro la data del 10 ottobre 2024, di più decreti legislativi correttivi.
Il presente intervento correttivo, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile che hanno ispirato la novella. L’intervento, come si è detto, non apporta significative modifiche all’assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell’iter processuale. Esso quindi si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, ad esempio, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato processo “analogico” e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.
Il presente schema di decreto apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega che prevede e autorizza (articolo 1, comma lett. a)) il «coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega … operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie».
Fatta questa premessa sulle linee generali che sono state seguite nell’elaborazione del decreto, che si compone di otto articoli, è possibile esaminare nel dettaglio le singole disposizioni.
 
Art. 1 – Modifiche al codice civile
 
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al codice civile.
 
Comma 1
Il primo comma dispone l’abrogazione degli artt. 342bis e 342ter , che compongono il Titolo IX bis in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari: viene così sanato un difetto di coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473bis .69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473bis .70.
 
Comma 2
L’intervento incide sul secondo periodo del numero 6bis ) dell’art. 2690, primo comma – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda – sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Il riferimento alle trascrizioni eseguite «contro il convenuto» non era pertinente con la speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU cui si riferisce la disposizione. Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell’articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex art. 395 c.p.c. e di opposizione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis .
 
Art. 2 – Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Esso si compone di un unico comma, con il quale si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell’articolo disp. att. c.c. che è innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale , per maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473bis. 38 e 473bis .39 del codice di procedura civile. L’articolo 38 disp. att. c.p.c., infatti, originariamente faceva riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 709ter c.p.c., le cui disposizioni con il d.lgs. n. 149 del 2022 sono state divise nei due articoli ora indicati. Del resto, la possibilità che il giudice adotti d’ufficio i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 473bis .39 non esclude l’eventualità che l’adozione di tali provvedimenti sia richiesta dalla parte interessata, con autonomo ricorso.
 
Art. 3 – Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 3 contiene gli interventi di maggiore portata, in quanto contempla le modifiche apportate al codice di procedura civile.
 
Comma 1
Il comma 1 reca modifiche al libro I del codice di rito, relativo alle disposizioni generali.
Lettera a) : viene modificato l’articolo in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ai sensi dell’articolo 171bis . In questo modo, si garantisce maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente: il rilievo in udienza avviene più di quattro mesi dopo l’introduzione della causa, e nella maggior parte dei casi rende necessario concedere alle parti un ulteriore termine per poter prendere posizione sul punto, con ulteriore dilazione del processo; il rilievo in sede di verifiche preliminari avviene invece circa due mesi dopo l’introduzione della causa e fa sì che le parti possano prendere posizione sul punto già con le memorie integrative di cui all’articolo 171ter , in modo che già alla prima udienza il giudice è posto in condizione di adottare il provvedimento e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza. Il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti dovranno comunque svolgere per intero le proprie difese su tutto l’oggetto del procedimento, non è comunque superfluo, dal momento che ai sensi dell’articolo 50 in caso di tempestiva riassunzione la causa «prosegue» davanti al giudice competente, il quale quindi potrà immediatamente disporre la celebrazione della prima udienza sulla base delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie svolte dalle parti nella fase svoltasi davanti al primo giudice.
Lettera b) : con disposizione di mero coordinamento normativo, viene espunto dall’articolo 50bis , che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 140bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azioni di classe. Tale norma è stata infatti abrogata dall’art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, e le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all’interno del codice di procedura civile – sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50bis.
Lettera c) : all’articolo , relativo alla ricusazione del giudice, viene espunto il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, in linea, come si accennava in premessa, con l’ormai completa digitalizzazione del processo civile che prevede l’obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.
Lettera d) : all’elenco previsto dall’articolo che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d’ufficio è aggiunto il numero 3bis ) relativo alle «cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principii di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”».
Lettera e) : viene espunto dall’articolo , secondo comma, il riferimento al deposito delle memorie «in cancelleria», in coerenza con la digitalizzazione del processo civile.
Lettera f): all’articolo viene meno il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta.
Le lettere g) e h) intervengono sulla disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell’udienza. In particolare, la portata applicativa dell’articolo 127ter è chiarita dall’inserimento di tre previsioni aggiuntive nel primo, nel secondo e nel quinto comma della disposizione citata, nonché di un secondo periodo nel primo comma dell’articolo . L’intervento correttivo si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l’udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un’interlocuzione col giudice. La scelta è caduta su una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l’impiego virtuoso della disposizione di cui all’art. 127ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185bis ) – alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite. Il fatto che, ai sensi delle disposizioni ora indicate, il giudice possa disporre in ogni momento la presenza personale delle parti costituisce peraltro una delle principali espressioni del potere generale del giudice di direzione del processo, previsto in via generale dall’articolo 175 del codice di procedura civile. In questa ottica, si è ritenuto opportuno ribadire tale facoltà che non è superata dai principi di delega della legge n. 206 del 2021, che con essa devono essere armonizzati. Si è poi voluto dare prevalenza, in nome delle garanzie e del diritto di difesa, all’interesse alla base della previsione di cui all’articolo 128 secondo cui l’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, prevedendo esplicitamente la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta (di grande utilità nei casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse) ma disponendo che in questo caso sia sufficiente l’opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta). Per quanto concerne, più nel dettaglio, il rito del lavoro, per il quale una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 osterebbe alla sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127ter, si è scelto di considerare, in senso contrario, il dato esperienziale in base al quale l’udienza di cui all’art. 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l’intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni di cui si è detto troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisorio. Infine, si è risolta l’inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127ter c.p.c. dell’udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all’ultimo comma dell’art. 127ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. Non si è viceversa ritenuto necessario apportare un’ulteriore correzione volta a prevedere che nel revocare il provvedimento che ordina la trattazione scritta il giudice possa disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, in quanto si è ritenuto che tale possibilità sia già contemplata dalla attuale previsione, ai sensi della quale in caso di opposizione il giudice «provvede»; espressione che non pone un’alternativa secca tra il rigetto dell’opposizione e la celebrazione dell’udienza in presenza, ma consente anche la soluzione intermedia rappresentata dall’udienza “da remoto”. La modifica dell’articolo , infine, si rende necessaria per assicurare la coerenza e sistematicità dell’intervento correttivo appena esposto, prevedendo che il giudice può disporre la sostituzione dell’udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga. Tale intervento è del resto rispettoso della delega conferita dall’articolo 1, comma 17, lettera m) della legge 26 novembre 2021, n. 206. La possibilità di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte va necessariamente coordinata con i principi generali che governano il processo civile proprio al fine di evitare le incertezze applicative sorte nell’applicazione della disciplina emergenziale, prima, e della disciplina di cui alla riforma del 2022, poi.
Lettera i): l’articolo 133 c.p.c. viene sostituito al fine di adeguare al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. In particolare, la novella si impone alla luce dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti del giudice, introdotta nell’articolo 196quater disp. att. c.p.c. dall’art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41): il sistema informatico non prevede più la firma del cancelliere né l’apposizione della data da parte di quest’ultimo. A tal fine, si prevede che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico e che il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti costituite. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 45 disp. att. c.p.c. (che sul punto non viene modificato). Rimane inoltre fermo il tradizionale principio secondo cui la comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall’articolo 325.
Lettere l) e m) : vengono modificati gli artt. 134 e 135 , in tema di modalità di redazione dell’ordinanza e del decreto, allo scopo di allineare la norma alla digitalizzazione del processo nonché alla previsione di cui all’art. 196quinquies, secondo comma, disp. att. c.p.c., secondo cui il provvedimento collegiale è sottoscritto con firma digitale «anche dal presidente»: la novella sopprime la previsione secondo cui l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza e il decreto sono redatti in calce, rispettivamente, al verbale e al ricorso, non essendo ciò più tecnicamente possibile. Inoltre, si prevede che il provvedimento collegiale debba essere sottoscritto sia dal presidente che dall’estensore; accorgimento, questo, che ha la funzione di assicurare che non intervengano modificazioni nella trasmissione del provvedimento dall’estensore al presidente.
Lettera n): si interviene, allo stesso scopo, anche sull’art. , che disciplina le comunicazioni di cancelleria. In particolare, viene eliminata la previsione del “biglietto” e viene istituzionalizzata la sua trasmissione tramite posta elettronica certificata. L’intervento correttivo muove dalla considerazione che la comunicazione di cancelleria, nell’ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC; non vi è allora ragione alcuna di differenziare la disciplina delle comunicazioni telematiche rispetto alle notifiche a mezzo PEC. Ne discende la previsione per cui quando la comunicazione non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, come previsto dalle disposizioni che saranno illustrate in seguito per le notifiche a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario e quelle a cura dell’avvocato. Le concrete modalità per l’inserimento dell’atto nel portale saranno quelle descritte nell’articolo 149bis come modificato dal presente decreto, che costituirà la norma di riferimento sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e sulle conseguenze dell’impossibilità di effettuare l’adempimento secondo tali modalità per causa imputabile al destinatario.
Lettera o) : si è perfezionata la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149bis , mediante un intervento additivo sul secondo comma, una sostituzione del terzo comma e l’introduzione di un ultimo comma dopo il sesto. In relazione al secondo comma si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. In presenza di un documento avente queste caratteristiche, richiedere l’utilizzo di una copia conforme avrebbe comportato un inutile aggravio di adempimenti. L’intervento sostitutivo del terzo comma elimina una distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Anche nel caso di notifiche via pec, infatti, può accadere che l’adempimento venga effettuato dall’ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti. Si prevede quindi che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo. Infine, l’intervento aggiuntivo del settimo comma della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l’ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l’invio di questa non vada a buon fine. In particolare, si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme “tradizionali”, mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l’atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell’atto – che l’area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l’atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest’ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
 
Comma 2
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede le modifiche al procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale.
Lettera a) : all’articolo , tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.
Lettera b) : si interviene sull’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 163bis con una modifica meramente terminologica, sostituendo alla locuzione per cui i termini di cui all’articolo 171ter decorrono «dall’udienza così fissata» quella che fissa la decorrenza «rispetto all’udienza così fissata». L’intervento correttivo non apporta alcuna modifica di contenuto ma chiarisce, ove mai ve ne fosse bisogno, che i termini di cui all’art. 171bis sono calcolati a ritroso.
Lettera c) : si interviene sull’articolo 165, relativo alla costituzione dell’attore con l’iscrizione della causa a ruolo, in una duplice direzione accomunata dall’intento di semplificare gli adempimenti e adeguare il codice di rito all’innovazione tecnologica che ha ormai investito il processo civile. In primo luogo, viene eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all’interno del processo e non più necessario con l’avvento del processo telematico, nell’ambito del quale può essere sostituito dall’indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l’oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi, secondo quello che le regole tecniche e l’evoluzione tecnologica suggeriranno. Vengono inoltre eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo, che non ha più ragione di esistere se non in casi particolari e circoscritti (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare l’originale della scrittura privata la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, o del testamento olografo impugnato). In secondo luogo, si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3bis , comma 4quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La legge delega non consente, in questa sede, di compiere un ulteriore passo avanti nel senso di sostituire anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (come già avvenuto per avvocati e professionisti) il domicilio fisico con un domicilio digitale, rendendo obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC. Tuttavia, è evidente che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio sono destinate ad essere definitivamente superate, dal momento che le comunicazioni e notificazioni vengono ormai effettuate tramite posta elettronica certificata. Si è quindi previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare il proprio indirizzo PEC professionale, qualora si tratti di soggetto iscritto nel registro INI-PEC, o quello eletto come proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1bis del CAD (e cioè il servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) iscritto nel registro INAD, nel caso in cui si tratti di soggetto privato o comunque di un soggetto tenuto ad avere un indirizzo pec ma che intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello utilizzato in ambito professionale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all’indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme “tradizionali”, o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria.
Lettera d) : viene modificato l’articolo , relativo all’iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d’ufficio. Il primo comma viene adeguato alla abolizione della nota di iscrizione a ruolo. Il secondo comma viene integralmente sostituito per renderlo coerente con il passaggio al processo telematico: vengono espunti i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e viene disciplinato il contenuto del fascicolo informatico, nel senso che esso deve contenere l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie, i verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate, in luogo della mera copia del dispositivo.
Lettera e) : vengono adeguate alla completa informatizzazione del processo le disposizioni di cui all’articolo in tema di ritiro dei fascicoli di parte, nel senso che tale facoltà è relativa ai soli fascicoli cartacei che siano stati eventualmente depositati, nelle limitate ipotesi in cui ciò è ancora possibile (e segnatamente, su ordine del giudice a fronte di particolari esigenze, come ad esempio nel caso del testamento olografo del quale è contestata l’autenticità). Nel caso dei depositi telematici, infatti, non è ravvisabile l’esigenza di ritirare e poi depositare di nuovo gli atti e i documenti già prodotti, che per loro natura sono sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice.
Lettera f) : la medesima esigenza di “svecchiamento” del codice è a fondamento delle modifiche apportate all’articolo , relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite: si prevede che alla parte che sta in giudizio personalmente queste si facciano all’indirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio digitale eletto, e solo in mancanza di questo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; lo scambio di comparse e memorie avviene sempre tramite deposito ma eseguito non più in cancelleria bensì telematicamente, oppure tramite posta elettronica certificata, con abrogazione della consegna brevi manu accompagnata dall’apposizione del visto da parte del destinatario. Le comunicazioni e le notificazioni via PEC sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 136 e 149bis (oltre che dall’art. 3bis della legge n. 53 del 1994 per quanto riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati anziché dall’ufficiale giudiziario). Di conseguenza, troveranno applicazione anche in questo caso le disposizioni da tali norme previste per il caso in cui la comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente non sia possibile o non vada a buon fine.
Lettera g) : si interviene sull’articolo , relativamente alle modalità tramite le quali viene dichiarata la contumacia della parte che non si sia costituita sebbene ritualmente citata, integrando l’intervento riformatore apportato con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In funzione dell’anticipazione del deposito delle memorie integrative a prima dell’udienza di prima comparizione e trattazione, infatti, il legislatore del 2022 ha anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa debba riguardare non la parte che non si sia costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate) bensì quella che non si sia costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall’articolo 166 per la costituzione del convenuto; era tuttavia rimasto fermo il riferimento al provvedimento dato «con ordinanza», mentre
L’articolo 171bis prevedeva che il giudice istruttore dovesse dichiarare la contumacia con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari. Ora viene eliminata questa contraddizione: recuperata la simmetria con il previgente articolo 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia, si prevede che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171bis .
Lettera h) : vengono apportate modifiche all’ articolo 171bis con la funzione di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria. La norma viene integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell’attività dell’istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombenti di cui all’attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale). Come evidenziato in dottrina, la norma appresta «un presidio che garantisce che in un processo che vede l’intervento del giudice all’udienza solo tardi, dopo che già c’è stato lo scambio di memorie tra i difensori, il giudizio si svolga in realtà fin da subito sotto il controllo del giudicante, ad evitare di ripetere gli errori del processo societario, dei quali tutti gli interpreti si sono lamentati». In primo luogo, il primo comma ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Il secondo comma – in simmetria con il previgente articolo 183, primo comma – prevede che quando, all’esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell’atto di citazione oppure la necessità (o l’opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell’atto di citazione), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 271 (chiamata in causa del terzo ad opera del terzo), 291, primo comma (rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo) e 292, primo comma (notifiche al contumace). Rispetto al “catalogo” previsto dall’originario articolo 171bis , viene espunto – per le ragioni indicate sub
Lettera f) – il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Quelli in considerazione sono tutti provvedimenti che pongono a carico delle parti specifici adempimenti e determinano una stasi dell’ordinario iter. Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell’adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo “step” precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell’atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma: il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell’udienza, e quindi il termine di cui al primo comma (i 15 giorni successivi) coincide con quello di 55 giorni prima dell’udienza. Quando invece, all’esito delle verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell’adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma), il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli – in simmetria con il previgente articolo 183, quarto comma – confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168bis ) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171ter , così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma, in sintesi, riproducono la scansione già prevista dall’articolo 183 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: in un primo momento il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio (in questo caso adottando, ove occorra, i provvedimenti previsti dal secondo comma, corrispondente ai commi 1 e 2 del “vecchio” art. 183), e solo una volta che questa verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (terzo comma, corrispondente al quarto comma del “vecchio” art. 183). Proprio per questo motivo l’ultimo periodo del secondo comma prevede che dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, il giudice debba ripetere nuovamente le verifiche preliminari, e se queste vanno a buon fine, adotterà i provvedimenti previsti dal terzo comma. Per tali ragioni non si reputa necessaria la modifica della norma. Al quarto comma, infine, si prevede l’anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell’originario impianto del decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, tale momento era collocato nella prima udienza di comparizione, e si prevedeva che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e sentite le parti, potesse disporre il mutamento del rito con ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile (art. 183bis ). Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell’adozione del provvedimento, ma aveva l’effetto di rendere quest’ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall’introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall’articolo 171ter . Dal passaggio al rito semplificato non derivava quindi alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento. Si è perciò ritenuto opportuno, accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz’altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all’art. 171ter e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa. Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. Al contempo, non si prevede più, rispetto alla formulazione dell’art. 183bis , che il provvedimento assuma la forma dell’ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all’udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e re melius perpensa , possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario. Si prevede, infine, che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria, e che i termini per le memorie integrative previste dall’articolo 171ter inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma. La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio e in precedenza descritti. Ciò in quanto una volta scaduto il termine di 15 giorni le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive: il deposito delle memorie integrative e l’udienza di comparizione delle parti. In mancanza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l’esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sarebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i termini per il deposito delle memorie si cui all’art. 171ter . Esse sarebbero quindi verosimilmente indotte a depositare comunque le note, per non rischiare di incorrere in decadenze, con la conseguenza che una successiva – per quanto tardiva – pronuncia del decreto renderebbe inutile l’attività svolta e potrebbe vanificare eventuali strategie processuali articolate dalle difese: eventi, questi, che determinerebbero un inutile appesantimento del processo e maggiori oneri per le parti e i loro avvocati.
Lettera i) : si interviene sulla formulazione del numero 2) del primo comma dell’articolo 171ter per colmare una lacuna frutto di errore materiale, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1).
Lettera l) : viene introdotta al quinto comma dell’articolo (controllo del collegio sulle ordinanze) una modifica meramente formale, nel senso che viene eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non compatibile con il processo telematico.
Lettera m) : al quarto comma dell’art. è introdotta una variazione meramente terminologica che ha lo scopo di chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l’udienza di rimessione della causa in decisione.
Lettera n) : viene abrogato l’art. 183bis , relativo al passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, in conseguenza dell’anticipazione di tale provvedimento alla fase delle verifiche preliminari.
Lettera o) : si interviene sul quarto comma dell’art. 183ter , che disciplina l’ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, aggiungendo la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, costituisce anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Ciò al fine di rendere lo strumento più efficace in vista della riscossione del credito e quindi promuoverne e incrementarne l’utilizzo come più celere strumento di definizione dei procedimenti e, in ultima analisi, come strumento utile a deflazionare il contenzioso pendente.
Lettere p), q), r) e s) : vengono espunti dagli articoli 186quater (ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione), (astensione e ricusazione del consulente), (relazione di consulenza tecnica) e (deposito della relazione) i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.
Lettera t) : sempre al fine di adeguare le disposizioni del codice al processo telematico, viene modificato l’articolo (nomina del consulente tecnico di parte) nel senso di prevedere che la dichiarazione di nomina debba essere depositata telematicamente anziché «ricevuta dal cancelliere».
Lettera u) : anche in questo caso si interviene, questa volta sull’articolo relativo all’intimazione ai testimoni, al fine di adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
Lettera v) : analoghe disposizioni vengono dettate per quanto riguarda la testimonianza scritta, intervenendo sull’articolo 257bis . In particolare, si prevede che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente. Di conseguenza, si prevede che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, bensì direttamente al difensore della parte che ha richiesto l’assunzione della prova, il quale provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico. Al sesto comma della disposizione in esame è poi attuata una modifica di mero coordinamento con le modifiche ora descritte.
Lettera z) : dall’articolo , relativo alla presentazione del conto, viene eliminato in riferimento al deposito «in cancelleria», per le medesime ragioni più volte esposte.
Lettera aa) : all’ultimo comma dell’articolo , che disciplina l’ipotesi in cui il terzo chiamato intenda a sua volta chiamare in causa un terzo, è inserito un richiamo alla disciplina di cui all’art. 171bis e viene specificato che il rinvio al terzo comma dell’articolo 269 riguarda la previsione di cui al secondo periodo. In questo modo, si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo. Il generico rinvio al terzo comma dell’articolo 269, il cui primo comma prevede che l’istanza debba essere formulata con la prima memoria di cui all’articolo 171ter , poteva dare adito a dubbi interpretativi, considerato che l’articolo 271 prevede che la richiesta debba essere contenuta nella comparsa di risposta. Inoltre, secondo le disposizioni vigenti il giudice autorizza la chiamata soltanto alla prima udienza, il che comporta (sia pur solo nei casi statisticamente rari in cui ciò accade) un differimento del procedimento per la costituzione della nuova parte e per il necessario rinnovo del deposito di memorie integrative; con la modifica che viene ora apportata, l’autorizzazione alla chiamata dell’ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l’udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio.
Lettere bb), cc), dd) e ee) : vengono espunti dagli articoli (decisione del collegio), 275bis (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), (forma dei provvedimenti del collegio) e 281sexies (decisione a seguito di trattazione orale) i riferimenti al deposito dei provvedimenti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.
Lettera ff) : si è modificato l’art. 281decies sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma, al fine di chiarire alcuni dubbi circa l’ambito di applicazione del rito semplificato. Posto che il primo comma della disposizione prevede che tale rito si applica obbligatoriamente nella ricorrenza dei presupposti da esso indicati, sia che la cognizione spetti al tribunale in composizione collegiale sia nel caso in cui sia competente il giudice singolo, la modifica apportata al secondo comma è volta a chiarire che la causa quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma. Il nuovo terzo comma, infine, a fronte dei dubbi sollevati dai primi interpreti e al fine di evitare che alcuni procedimenti possano essere definiti con pronunce in rito o vengano trasformati nel più impegnativo (e perciò di più lunga durata) rito ordinario chiarisce che il rito in questione si applica – quando ricorrano i presupposti di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
Lettera gg) : è posto in essere un intervento additivo sul secondo comma dell’articolo 281undecies con cui si specifica che il «giudice» che fissa la data dell’udienza di prima comparizione e provvede poi alla successiva trattazione del processo è il giudice «istruttore». Lo scopo perseguito è quello di chiarire – anche in questo caso alla luce degli interrogativi posti dai primi lettori della riforma – che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l’istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio.
Lettera hh) : sempre nell’ambito del rito semplificato, sono modificati il terzo e il quarto comma dell’articolo 281duodecies , che disciplina il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza. In particolare, la novella prevede che all’udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte, ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove. Entrambe le modifiche sono finalizzate a rimuovere possibili remore ad introdurre la causa con rito semplificato, nei casi in cui questo è facoltativo. In particolare, il primo intervento ha lo scopo di consentire all’attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. reconventio reconventionis ). La seconda modifica soddisfa l’esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall’avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale. In questo modo, da un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall’altro, viene salvaguardata l’esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto.
Lettera ii) : viene snellita la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale: fermo restando il modulo decisorio a seguito di discussione orale, si prevede che questa avvenga davanti al solo istruttore il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, al fine di evitare che debba essere necessariamente fissata un’udienza collegiale. A garanzia delle parti, si prevede comunque che qualora anche solo una di esse lo richieda l’istruttore fisserà l’udienza di discussione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 275bis .
Lettera ll) : all’articolo (contumacia del convenuto) è stata apportata una modifica di mero coordinamento, resa necessaria dalla riscrittura dell’articolo 171bis .
Lettera mm) : all’articolo (notificazione e comunicazione di atti al contumace) sono stati espunti i riferimenti al deposito dell’atto in modalità cartacea e quello alla forma del provvedimento del giudice, in conseguenza del fatto che questo può essere pronunciato anche in sede di verifiche preliminari ai sensi dell’art. 171bis e quindi con decreto.
Lettera nn) : il primo comma dell’articolo viene modificato per coordinarlo con la modifica delle modalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione realizzata con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In quell’occasione in luogo della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica si è previsto che esaurita l’istruzione della causa il giudice conceda un triplo termine per il deposito, rispettivamente, di una memoria di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica e contestualmente fissi una successiva udienza di rimessione della causa in decisione. L’articolo 293, tuttavia, continuava ad individuare il termine entro cui il contumace può costituirsi nell’udienza di precisazione delle conclusioni. Ora viene sanato questo difetto di coordinamento, prevedendo che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. Al secondo comma, inoltre, vengono soppressi i riferimenti al deposito cartaceo degli atti.
Lettera oo) : si interviene, infine, sull’articolo 299 (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione), anche in questo caso al solo fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite.
 
Comma 3
Il comma 3 contempla gli interventi sulla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace.
Lettera a) : a fini di maggiore garanzia per il convenuto, si interviene sull’art. ampliando il contenuto del decreto con cui il giudice di pace fissa la prima udienza, prevedendo – in analogia a quanto previsto dall’art. 163 per il rito davanti al tribunale e dall’art. 473bis .14 per il rito in materia di persone, famiglie e minori – che questo debba contenere gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Lettera b) : il primo comma dell’articolo è modificato al fine sanare una infelice formulazione derivante dall’intervento eseguito con il decreto legislativo n. 149 del 2022 con la previsione della forma del ricorso per l’atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell’atto di citazione, e il contestuale mantenimento della possibilità di proporre la domanda oralmente. In particolare, dal testo della disposizione non era chiaro se il ricorso dovesse essere prima notificato e poi depositato per l’iscrizione a ruolo della causa, o viceversa. La nuova formulazione chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Al secondo comma, inoltre, vengono apportate le modifiche rese opportune dal definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, che rendono la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio un adempimento tendenzialmente superfluo e, in ipotesi, inutilmente oneroso. Si prevede perciò, analogamente all’intervento effettuato sull’art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.
Lettera c) : l’articolo è novellato mediante un intervento additivo al primo comma e l’abrogazione del secondo, al fine di risolvere un difetto di coordinamento per effetto del quale si prevedeva un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ma al tempo stesso si rinviava all’articolo 281sexies che, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro trenta giorni. Con la modifica si prevede che il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281sexies , ma qualora decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro quindici giorni dalla discussione, anziché trenta come previsto per il giudizio davanti al tribunale.
 
Comma 4
Il comma 4 apporta modifiche ai procedimenti di impugnazione.
Lettera a) : il primo comma dell’articolo , che disciplina il luogo di notificazione dell’impugnazione, viene modificato allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. Anche in questo caso, quindi, i riferimenti alla dichiarazione di residenza e all’elezione di domicilio vengono affiancati dall’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di mero coordinamento terminologico.
Lettera b) : Viene riscritto il primo comma dell’articolo , che disciplina la forma dell’atto di appello, con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell’appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l’effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell’illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza).
Lettere c) e d) : la modifica del primo comma dell’articolo e dell’articolo corregge un difetto di coordinamento tra questi e con l’attuale articolo 166, per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell’appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell’appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, per quest’ultimo l’articolo 343 prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell’articolo 347, il rinvio al termine previsto per il giudizio di primo grado, che tuttavia è stato portato a settanta giorni. Ciò aveva ingenerato il dubbio che l’appellato dovesse costituirsi nel termine da ultimo indicato e quindi poco più di venti giorni dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di appello, ma potesse comunque proporre l’appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni prima dell’udienza. Il difetto di coordinamento viene ora sanato intervenendo direttamente sull’articolo 347, nel senso di prevedere che – fermo restando, per l’appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, dal momento che sul punto l’articolo 165 non ha subito sostanziali modifiche – l’appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Di conseguenza, l’articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l’appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato.
Lettera e) : al secondo comma dell’articolo si prevede che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio», al fine di chiarire che quando si è proceduto alla nomina dell’istruttore questo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio.
Lettera f) : all’articolo sono aggiunti due ulteriori commi che hanno lo scopo di meglio definire, a fronte delle incertezze manifestatesi tra gli interpreti e nelle prime esperienze applicative, l’ampiezza dei poteri dell’istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. In proposito pare opportuno premettere che in via generale spettano al collegio tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all’istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio, poi, è sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio previsto dall’articolo 359. L’intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350bis , 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un’udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l’estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all’udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l’improcedibilità ai sensi dell’articolo 348: se è stato nominato l’istruttore e l’evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza.
Lettera g) : si interviene sul terzo comma dell’articolo al fine, anche in questo caso, di chiarire meglio i rapporti tra collegio e istruttore, questa volta per l’ipotesi in cui l’appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia adottata prima dell’udienza di comparizione. In particolare, il comma viene riscritto in modo che sia più chiaro che davanti alla corte d’appello l’udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall’istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 349bis , di disporre la trattazione davanti al collegio.
Lettera h) : sempre in tema di rapporti tra istruttore e collegio, si interviene anche sul primo comma dell’articolo sostituendo il riferimento all’istruttore con il più generico concetto di «giudice». Secondo il testo vigente, infatti, è dubbio che nel caso in cui il presidente abbia direttamente fissato l’udienza davanti al collegio questo possa, anziché procedere alla discussione orale, assegnare alle parti i termini previsti dall’articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. L’intervento ha quindi la finalità di consentire esplicitamente tale soluzione, che potrebbe fornire un’utile risposta nel caso in cui si ravvisi una maggiore complessità della causa e quindi l’opportunità di concedere maggiore spazio alle parti per lo svolgimento delle proprie difese e al collegio per la decisione e la stesura della motivazione.
Lettera i) : con riferimento al giudizio di cassazione, si interviene sul quarto comma dell’articolo al fine di correggere un difetto di coordinamento. In tema di controricorso avverso il ricorso incidentale, infatti, la disposizione novellata dal decreto legislativo n. 149 del 2022 rinviava al precedente articolo 370, che prevede un termine di quaranta giorni «dalla notifica del ricorso»; a seguito della novella, tuttavia, il ricorso incidentale non è più notificato ma direttamente depositato e, quindi, non risultava identificabile il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine di cui si è detto. Per risolvere il problema viene ora introdotto un termine esplicito, prevedendo che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso.
Lettere l), m), n) e o) : le disposizioni intervengono, rispettivamente, sugli articoli 371bis , 373, 384 e al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.
 
Comma 5
Il comma 5 contiene le modifiche che vengono apportate al rito del lavoro. Si tratta di modifiche marginali dettate dal solo intento, che costituisce una delle linee caratterizzanti del presente intervento normativo, di adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico, eliminando i riferimenti a comportamenti non più attuali perché meramente “analogici” (quali il deposito di copie degli atti, il deposito fisico in cancelleria, la stesura di provvedimenti in calce ad atti processuali) e portando all’interno del codice, per ragioni di chiarezza, coerenza e semplificazione dell’assetto normativo, disposizioni finora contenute in leggi speciali. Di seguito vengono esaminate nel dettaglio le modifiche.
Lettera a) : all’articolo , che individua il contenuto del ricorso introduttivo, vengono espunti i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente, dal momento che quando la parte è rappresentata da un avvocato tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC, e viene inserita l’indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori; indicazione, quest’ultima, già prevista in via generale per il rito ordinario dall’articolo 163 e che è essenziale per il corretto funzionamento del sistema informatico che gestisce il processo civile telematico. Viene inoltre inserita, in simmetria con l’intervento sull’articolo 163, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi, posto che la notifica dell’atto introduttivo dovrà avvenire presso questo.
Lettera b) : dall’articolo , relativo al deposito del ricorso introduttivo, è espunta la previsione secondo cui questo deve avvenire in cancelleria, dal momento che ora avviene telematicamente.
Lettera c) : all’articolo , che disciplina la costituzione del convenuto, vengono eliminati, per i motivi sopra indicati, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria.
Lettera d) : l’articolo è modificato nel senso di prevedere che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo. L’innovazione, che tiene il passo del progresso tecnologico, agevola e rende più spediti gli adempimenti di cancelleria e fa sì che la parte che non abbia indicato la residenza o eletto domicilio “fisico” nel comune (o non abbia indicato i mutamenti dell’una o dell’altro) non sia più gravata dall’onere di verificare presso la cancelleria se le sono state rivolte comunicazioni o notificazioni, dal momento che questa saranno da lei ricevute alla propria casella di posta elettronica certificata o mediante deposito dell’apposita area creata presso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento che la facilità con cui l’attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di posta elettronica certificata e consultarla, anche dal proprio smartphone, è tale da non costituire un ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente – in mancanza di delega in questo senso – ma si affianca ad esso.
Lettere e), f), g), h) i) e l) : vengono espunti dagli articoli 420, 420bis , 426, 434, 436 e 445bis i riferimenti a depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi essere eseguiti telematicamente. Il primo comma dell’articolo 434, relativo al contenuto dell’atto di appello nel rito del lavoro, viene modificato in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate all’articolo 342 (a sua volta relativo al contenuto dell’atto di appello nel rito ordinario), alla cui illustrazione si rimanda.
 
Comma 6
Il comma 6 apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, inserito al libro secondo, titolo IVbis del codice di procedura civile.
Lettera a) : si interviene sull’articolo 473bis c.p.c. in un duplice senso. In primo luogo, viene sostituito il comma 1, relativo all’individuazione delle controversie regolate dal rito di cui si discute, al fine di precisare, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell’articolo 473bis – con l’avvio dell’attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all’applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Al contempo, le prime applicazioni pratiche della riforma hanno segnalato l’opportunità di prevedere un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Sono stati infatti segnalati casi in cui all’errore nell’individuazione del rito è seguita una pronuncia di inammissibilità della domanda; evenienza, questa, che contrasta con il buon funzionamento del sistema giudiziario in quanto contraddice il principio secondo cui ogni procedimento dovrebbe essere definito con una pronuncia sul bene della vita che ne costituisce oggetto, anziché con una pronuncia di mero rito, e che costringe la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari. Si è quindi inserita nell’articolo 473bis una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di prima comparizione regolata dall’articolo 473bis .21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto. Affinché il processo venga rapidamente avviato sui corretti binari e al fine di evitare che l’adozione di un rito errato possa determinare ingiustificate stasi o, peggio, la regressione del procedimento ad una fase anteriore si è specificato che i provvedimenti ora indicati sono pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza. Infine, per non porre nel nulla l’attività sino a quel momento svolta e impedire che una parte possa subire effetti negativi o, viceversa, trarre vantaggi dall’errore sul rito si prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso; previsioni, queste, direttamente mutuate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La rubrica dell’articolo 473bis viene modificata di conseguenza.
Lettera b) : si interviene sull’articolo 473bis .14 al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall’articolo 473bis. 17 per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Tale previsione raccoglie le sollecitazioni pervenute da più parti e consente, da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall’altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita al ter a parte e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell’articolo 473bis .15.
Lettera c) : si apportano modifiche all’articolo 473bis .15 , al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all’adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l’udienza per il contradditorio delle parti «davanti a sé». Viene così chiarito che l’udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all’esito, l’ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. In secondo luogo, si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte – che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all’esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 473bis .22. L’udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente
Lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte . In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 473bis .15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’articolo 473bis .21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa.
Lettera d) : l’intervento è volto a specificare, per maggior chiarezza, che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall’articolo 473bis .19 , opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.
Lettera e) : vengono modificati il primo e il secondo comma dell’articolo 473bis .24 , relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all’esito della prima udienza, e che anch’esso si propone alla corte d’appello.
Lettera f) : la disposizione interviene sul giudizio di appello (art. 473bis .34 ) al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d’appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all’art. 473bis .24, e che il reclamo si propone alla stessa corte d’appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell’ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d’ufficio alla corte d’appello più vicina. In proposito si è mutuata la previsione già contenuta nell’articolo 669terdecies c.p.c., a mente della quale il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla corte d’appello si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina, ma prevedendo questa volta un meccanismo automatico di trasmissione d’ufficio degli atti, già conosciuto dall’ordinamento (v. ad. es. l’art. 38 disp. att. c.c.). Si è infatti voluto, da un lato, preservare la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia, e, dall’altro lato, si è tenuto conto del fatto che nelle corti d’appello più piccole difficilmente è possibile prevedere la costituzione di due collegi specializzati e si è voluto esonerare le parti dall’onere di svolgere specifici accertamenti in proposito, anche al fine di evitare che un errore nell’individuazione dell’ufficio davanti al quale proporre il reclamo possa tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del mezzo di gravame.
Lettera g) : si interviene sull’articolo 473bis .38 , che disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso», che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni. In particolare, si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell’ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito è quello di ottenere, nell’interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice. Non di rado, infatti, nell’ambito di un procedimento volto all’attuazione di un provvedimento o parallelamente ad esso possono innestarsi richieste di modifica delle condizioni in essere. È quindi opportuno fare sì che, ad esempio, l’attuazione dei provvedimenti dati all’esito del giudizio di separazione sia chiesta al tribunale per i minorenni davanti al quale sia stato successivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e viceversa, anche perché ciò consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l’emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro.
Lettera h) : vengono apportate correzioni all’articolo 473bis .47 , che individua il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. In particolare:
1) Tra i criteri di competenza territoriale viene reintrodotto il riferimento al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti (v. ad es. il previgente art. 706 c.p.c. e il “vecchio” art. 4 della legge n. 898 del 1970);
2) Viene trasposta all’interno del codice di procedura civile la disposizione ora contenuta nell’articolo 5, quinto comma della legge n. 898 del 1970 (dal quale viene contestualmente espunta) a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»; tale disposizione è attualmente applicabile al procedimento di divorzio e, per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge n. 74 del 1987, al giudizio di separazione. Si è ritenuto opportuno spostarla all’interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un’unione civile, in armonia con l’unicità dello status di figlio;
3) Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo per adattarla al nuovo contenuto della disposizione.
Lettera i) : la disposizione interviene sull’articolo 473bis .51 , relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali. Nel primo caso, si operava un rinvio al primo comma dell’articolo 473bis .12 richiamandone una suddivisione in numeri, mentre esso è suddiviso in lettere. Con l’occasione, si è ritenuto opportuno richiamare l’intero primo comma della norma indicata, in quanto a ben vedere anche la «determinazione dell’oggetto della domanda» e l’indicazione «dei documenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, sono elementi che devono essere contenuti anche nell’atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta.
Lettera l) : Viene corretto un mero errore formale contenuto nell’articolo 473bis .65 , che faceva riferimento all’ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.
Lettera m) : la disposizione abroga gli articoli 473bis .67 e 473bis .68 , relativi al procedimento per la sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare. Si tratta di disposizioni che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono state “trasferite” dall’originario titolo II del libro IV (dedicato ai procedimenti speciali) al nuovo titolo IVbis del libro II (relativo al giudizio di cognizione di primo grado), insieme a tutte le altre relative ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia, minori e stato delle persone. Nel compiere tale operazione non ci si era avveduti, tuttavia, che le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.
Lettere n) e o) : si interviene sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare introdotte nel settore civile il legislatore del 2001 (legge 4 aprile 2001, n. 154) aveva inserito nel codice civile, agli articoli 342bis e 342ter , i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, e nel codice di procedura civile la disciplina del relativo procedimento (articolo 736bis ). Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 tali disposizioni sono state spostate all’interno del nuovo titolo IVbis , agli articoli 473bis .69, 473bis .70 e 473bis .71. Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l’ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” dell’assetto normativo – si è quindi optato per l’inserimento anche di tali disposizioni all’interno del codice di rito, così da avere in un unico corpo normativo l’intera disciplina civilistica delle misure in tema di violenza familiare. Così, il contenuto dell’originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell’articolo 473bis .71 , per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall’articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473bis .72 , il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole e tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente. Contestualmente, si provvede all’abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale.
 
Comma 7
Il comma 7 interviene sulla disciplina del processo esecutivo e delle relative opposizioni.
Lettera a) : l’intervento additivo sul primo comma dell’articolo ha lo scopo di chiarire che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all’originale, anche come duplicato informatico. Ai sensi del CAD (art. 1, comma 1, lett. iquin- quies , e art. 23bis ), infatti, il duplicato informatico è «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione … della medesima sequenza di valori binari del documento originario» e se prodotto in conformità alle linee guida dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. Esso, quindi, è in tutto e per tutto identico all’originale e dunque, una volta che il creditore sia munito di questo, richiedere il rilascio di una copia attestata conforme all’originale costituirebbe un inutile aggravio di oneri e di tempi.
Lettera b) : l’intervento additivo sull’articolo è correlato alla modifica dell’articolo 475 e prevede che ai fini della notifica del titolo esecutivo la consegna del duplicato informatico di questo è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all’originale.
Lettera c) : sempre nell’ottica dell’ormai completa informatizzazione del processo, si interviene anche sull’articolo al fine di prevedere che nell’atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione possano essere sostituite dall’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3bis , comma 1bis del CAD, giacché in questo caso dovranno trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 149bis e quindi la notifica sarà effettuata, come si è visto, mediante deposito nell’apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Lettera d) : viene espunta dall’articolo la previsione secondo cui le domande e le istanze rivolte al giudice dell’esecuzione sono «depositate in cancelleria».
Lettera e) : al primo comma dell’articolo viene corretta un’espressione impropria, dal momento che il fascicolo è «informatico», non «telematico». Viene poi effettuato un intervento additivo sul secondo comma, strettamente correlato alla modifica dell’articolo 475: si prevede, anche in questo caso, l’equivalenza tra l’originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico.
Lettera f) : ancora una volta, si interviene – questa volta sull’articolo – al fine di semplificare e informatizzare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. La norma attuale prevede che queste debbano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e che in mancanza possono essere effettuate presso la cancelleria. I moderni strumenti di comunicazione e i principi di delega di cui alla legge n. 206 del 2021 fanno sì che quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all’avvocato stesso. La nuova disposizione prevede, quindi, che le notificazioni e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito. Per quanto riguarda i creditori che stanno in giudizio personalmente, tuttavia, i criteri di delega, come si è detto, non consentono di prevedere come obbligatorio l’uso della posta elettronica certificata. Pertanto, coerentemente con le modifiche apportate all’articolo 480 e all’articolo 499, si prevede che le comunicazioni e notificazioni a costoro rivolte siano effettuate via PEC o, quando questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell’atto di precetto o nell’atto di intervento. Si continua a prevedere che in mancanza di tali indicazioni le notificazioni potranno essere fatte mediante deposito in cancelleria, ma anche in questo caso fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149bis : qualora, quindi, il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale, le notifiche dovranno essere necessariamente effettuate via PEC o, qualora ciò non sia possibile per causa imputabile al destinatario stesso, mediante deposito nel portale dei servizi telematici.
Lettera g) : all’articolo vengono introdotte modifiche circa la forma dell’atto di pignoramento, coerentemente con il principio ispiratore del superamento degli adempimenti “analogici” in favore di quelli telematici. Perciò, anche in questo caso si prevede che l’atto debba contenere l’invito al debitore – oltre che ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente – ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale presso i quali ricevere notificazioni e comunicazioni. Come nei casi precedenti, si è mantenuta l’attuale previsione secondo cui in mancanza comunicazioni e notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria, ma facendo salva l’applicazione dell’articolo 149bis , come si è detto a proposito delle disposizioni precedenti. Al terzo comma, inoltre, viene sanato un difetto di coordinamento. L’articolo 492 prevede infatti che l’atto di pignoramento debba contenere anche l’avviso al debitore che può chiedere la conversione del pignoramento, ai sensi dell’articolo 495, depositando una somma pari a un quinto dell’importo del credito. L’articolo 495, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito. In questa occasione si pone rimedio al difetto di coordinamento, prevedendo anche nell’avviso di cui all’articolo 492 la frazione da ultimo indicata.
Lettere h), i), l), m), n), o), p), q) : agli articoli 492bis , 499, 518, 521bis , 524, 543, e vengono apportate modifiche di mero coordinamento, con l’inserimento dell’indicazione di un indirizzo di posta elettronica nell’atto di intervento sottoscritto dalla parte che sta in giudizio personalmente e con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria».
La lettera o) , inoltre, interviene sull’articolo al fine di eliminare un dubbio interpretativo. Al quinto e sesto comma la norma prevede infatti che il creditore debba notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La suddivisione delle disposizioni in due diversi commi e la previsione, contenuta nel sesto comma, della liberazione delle somme per il caso in cui non sia stata effettuata la notifica dell’avviso «di cui al presente comma» può indurre a pensare che tale effetto si verifichi solo qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, e non anche quando è eseguito nei confronti di un solo soggetto. La liberazione delle somme avviene, invece, in entrambi i casi. Si è quindi ritenuto opportuno concentrare nel solo quinto comma tutte le disposizioni in tema di avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo, con contestuale abrogazione del sesto, affinché sul punto non residuino dubbi di sorta.
Lettera r) : si interviene sul primo comma dell’articolo prevedendo la decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell’ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall’articolo 585, quarto comma, e cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. La modifica è particolarmente importante al fine di contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminose, anche considerato che l’articolo 585 pone i due adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione “antiriciclaggio”) sullo stesso piano, e quindi non sarebbe coerente con il sistema sanzionare l’omissione del primo ma non anche del secondo. La modifica si pone quindi nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell’ambito delle aste, quale risulta dai principi direttivi di cui all’articolo 1, comma 12, lettere p) e q) della stessa legge delega, con i quali si prevede che gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente debbano applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell’esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati, e che sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose. Lettere s) e t) : si interviene sugli articoli 616 e 618 al fine di garantire la celere trattazione delle opposizioni esecutive – che peraltro sono in sé stesse caratterizzate da urgenza in quanto escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 – in armonia con la disposizione secondo cui i termini a comparire di cui all’articolo 163bis sono ridotti della metà. Di conseguenza, si prevede che quando il giudizio di merito sull’opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione siano corrispondentemente dimezzati anche i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171bis e 171ter , rispettivamente per la costituzione dell’attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile. Ciò anche al fine di limitare i pregiudizi che la pendenza di un’opposizione può di fatto arrecare alla regolare andamento della procedura esecutiva, anche se non sospesa.
 
Comma 8
Il comma 8 introduce modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV del codice di rito.
Lettera a) : si interviene sotto un duplice profilo sul secondo comma dell’articolo , relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, anche nell’ottica del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. In primo luogo, la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell’emissione dell’ingiunzione viene finalmente aggiornata alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e con esse gli obblighi di bollatura e vidimazione. Viene quindi espunta dalla norma la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti: le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparate a quelle previste dagli articoli 2214 e segg. c.c. e si richiede che tanto le une quanto le altre siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge. In secondo luogo, si aggiunge un ulteriore periodo, dopo l’ultimo, al secondo comma dell’articolo 634, al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate. La modifica scaturisce dal fatto che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall’obbligo di tenere i registri di cui si è detto; di conseguenza, alcuni uffici giudiziari non hanno sin qui concesso, in mancanza di una previsione testuale, decreti ingiuntivi per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle scritture contabili menzionate. La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l’Agenzia delle Entrate.
Lettera b) : in conformità al generale aggiornamento del codice alla natura telematica del processo, nel primo comma dell’art. è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all’elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale. Coerentemente, nel secondo comma si prevede che in difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria (secondo quanto previsto dalle disposizioni già vigenti), ma che debba prevalere la disciplina in materia di notificazioni tramite PEC prevista dall’articolo 149bis . Analogamente, anche nel terzo comma sono stati eliminati i riferimenti, ormai superati, al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.
Lettera c) : si interviene sull’articolo sostituendo il riferimento all’atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», alla luce del fatto che l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. Al contempo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici prevedendo che l’ufficiale giudiziario che ha notificato l’atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell’atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l’evento nel registro. Al secondo comma, inoltre, è aggiornato il riferimento al secondo comma dell’articolo 163bis piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l’abrogazione dell’originario secondo comma dell’articolo 163bis disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
Lettera d) : si è ritenuto opportuno intervenire sull’art. , relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. In particolare, l’art. 648 dispone che il giudice debba provvedere sull’istanza alla prima udienza; la previsione è stata introdotta nel 2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Secondo alcuni interpreti, tuttavia, essa impedirebbe al giudice di provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione, che a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è destinata a svolgersi, nella migliore delle ipotesi, a distanza di circa sei mesi dall’emissione del decreto ingiuntivo. Si è pertanto ritenuto opportuno precisare, mediante l’inserimento nell’art. 648 di un nuovo terzo comma, che – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 351 – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l’ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell’istanza; il giudice solleciterà quindi il contraddittorio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.
Lettera e) : la modifica all’art. è di mero coordinamento, con l’espunzione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al decreto stesso.
Lettera f) : l’intervento al primo comma dell’art. estende espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l’art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. D’altra parte, risulta dalla relazione illustrativa della legge delega che intento del legislatore era quello di estendere il procedimento di sfratto per morosità anche ai contratti di affitto di azienda. Era del resto già affermata in giurisprudenza l’opinione secondo cui il procedimento di sfratto per morosità sia adoperabile anche nei confronti dell’affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono, e dunque l’intervento ha una portata chiarificatrice.
Lettera g) : il primo comma dell’art. è stato coordinato con la nuova disciplina, più volte esaminata, in tema di indicazione della PEC ai fini della notifica, prevedendo che il locatore che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’elezione di domicilio. Quanto al secondo comma, il contenuto della citazione per la convalida è stato integrato con l’inserimento dell’avvertimento circa la possibilità, sussistendone i presupposti, di presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in armonia con la analoga previsione introdotta nel rito ordinario (all’articolo 163) dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
Lettere h) e i) : gli articoli e 669bis hanno subito aggiornamenti meramente lessicali necessari per aggiornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.
Lettera l) : l’intervento additivo sull’ottavo comma dell’articolo 669octies estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 per cui l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società.
Lettere m) e n) : dagli articoli 669novies e sono stati espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più compatibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti.
Lettere o) , p) , q) e r) : si tratta di meri aggiornamenti degli articoli , , e : come fatto in altre disposizioni, è stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria.
Lettera s) : l’intervento modifica i riferimenti normativi contenuti nel quarto comma dell’articolo 791bis per coordinare la disposizione all’avvenuta soppressione del rito sommario, sostituito dal rito semplificato.
Lettere t) e u) : analogamente, negli articoli e sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi divenuti telematici.
Lettera v) : si interviene sull’articolo 840ter per mero coordinamento normativo, al fine di sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281decies e seguenti.
Lettera z) : anche in questo caso, all’articolo 840undecies vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
 
Art. 4 – Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo contempla le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
 
Comma 1
Interviene sulle norme relative al pubblico ministero e in particolare sull’articolo , relativo alle modalità con cui questo interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni al completamento della digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.
La lettera a) interviene sul primo comma sostituendo al deposito documentale in cancelleria la previsione del deposito telematico della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio. La
Lettera b) adegua la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 3 alle modalità di organizzazione e svolgimento dell’udienza stabilendo che le conclusioni del pubblico ministero sono inserite a verbale e non più nel “ruolo di udienza”.
 
Comma 2
Il comma 2 modifica il titolo II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, relativo agli ausiliari del giudice.
Con la lettera a) si interviene sull’articolo 12bis – che, introdotto con la riforma, ha istituito presso ogni tribunale un elenco di mediatori familiari – con l’aggiunta di un secondo comma. La nuova disposizione precisa che l’elenco istituito è tenuto con modalità informatiche e affida la sua attuazione alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, prevedendone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . La previsione è necessaria perché, a differenza della disciplina connotante altri albi ed elenchi (per es., l’albo dei consulenti tecnici ex art. 13 disp. att. c.p.c. o l’elenco nazionale dei consulenti tecnici ex art. 24bis disp. att. c.p.c.), il legislatore non ha espressamente previsto che l’elenco dei mediatori familiari sia tenuto con modalità informatiche, né affida al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il correlato e indispensabile compito di redigere le relative specifiche tecniche.
La lettera b) contiene un intervento sostitutivo del secondo comma dell’articolo 12quin- quies, relativo alle domande di iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, prevedendo espressamente la possibilità che gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) della medesima norma siano comprovati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione prosegue affidando al comitato di cui all’articolo 12ter i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni e richiamando il potere del presidente del tribunale di assumere informazioni sugli aspiranti previsto dall’articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione. In tal modo la novella semplifica l’iter di presentazione delle domande, in armonia con le previsioni dettate, per tutti i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990.
La lettera c) apporta modifiche all’articolo , in materia di albo dei consulenti tecnici, in recepimento di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva in occasione del parere da esso reso il 17 luglio 2023 in relazione al regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, poi emanato con d.m. 4 agosto 2023, n. 109. In quella sede il Consiglio di Stato ha osservato che il Ministero della giustizia, esercitando il potere regolamentare conferitole dall’art. 13, quarto comma, come novellato dalla riforma del 2022, ha individuato numerose categorie che ciascun albo territoriale deve contenere, rimodellando e scomponendo in molteplici categorie tutte quelle già individuate nel terzo comma dello stesso articolo 13 e aggiungendone numerose nuove, ed ha individuato per le varie categoria uno o più settori di specializzazione. La finalità attribuita al regolamento era infatti quella di superare la variegata composizione degli albi territoriali in modo da assicurare uniformità degli albi per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nel contesto della riforma del processo civile. Ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, priverebbe di efficacia precettiva la disposizione legislativa contenuta nel comma 3 dell’art. 13, che elenca sette categorie «che debbono essere sempre contenute nell’albo» e che è volta a regolare la formazione degli albi territoriali in un contesto normativo in cui mancava uno strumento attuativo generale che ciascun albo deve rispettare. L’organo consultivo ha perciò suggerito di intervenire con lo strumento del decreto correttivo al decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di abrogare il terzo comma e demandare per intero alla fonte regolamentare l’individuazione delle categorie dell’albo e dei relativi settori di specializzazione ovvero, in alternativa, di modificare il terzo comma nel senso di individuare alcune “macrocategorie” che il regolamento previsto dal quarto comma deve necessariamente prevedere. Le valutazioni del Consiglio di Stato sono state ritenute condivisibili e pertanto si interviene sull’art. 13 adottando la prima delle soluzioni prospettate: abrogando il terzo comma e sopprimendo nel quarto comma il riferimento a «ulteriori categorie», così demandando per intero l’individuazione delle categorie dell’albo al regolamento, al fine di rendere più agevoli le modifiche che dovessero rendersi opportune.
La lettera d) sostituisce il terzo comma dell’articolo , che disciplina la domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, inserendo al suo interno una disposizione simile a quella prevista dall’articolo 12quinquies volta, anche in questo caso, a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo 16 tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, in un’ottica di semplificazione del procedimento nel solco dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Recependo, inoltre, l’indicazione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del procedimento di adozione del già menzionato regolamento attuativo dell’articolo 13, quarto comma, viene eliminata la disposizione secondo cui la domanda di iscrizione all’albo doveva anche contenere la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali. Tale previsione non è infatti necessaria, in quanto il presupposto di liceità per il trattamento dei dati dell’aspirante è ravvisabile nell’esercizio di un pubblico potere, quale è quello esercitato da ciascun tribunale nella formazione e gestione dell’albo. La modifica contenuta nella lettera e) riguarda il terzo comma dell’articolo , relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo dei consulenti tecnici. Viene aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 15 disp. att. c.p.c., correggendo un difetto di coordinamento derivante dall’aggiunta di un ulteriore comma all’articolo 15 eseguita con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
La lettera f) apporta modifiche alla disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo integralmente l’articolo , in conseguenza delle modifiche apportate all’articolo 136 del codice e della definitiva informatizzazione di tali adempimenti. La norma, come riscritta, riprende le disposizioni dell’attuale secondo comma, che indicano il contenuto della comunicazione eseguita dal cancelliere via PEC.
La lettera g) contiene, in coerenza con la previsione di cui all’articolo 121 del codice, un intervento additivo sul sesto comma dell’articolo in tema di forma degli atti giudiziari, con il quale si specifica che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dall’apposito decreto del Ministro della giustizia (d.m. 7 agosto 2023, n. 110). L’intervento è coerente con l’obiettivo, perseguito dalla riforma, di un processo più agile e rapido, a beneficio degli utenti e degli operatori tutti nonché del sistema economico, in un sistema che, assicurando la possibilità di adattare la lunghezza degli atti alla complessità del singolo processo, non lede né l’esercizio della giurisdizione né il diritto di difesa delle parti.
 
Comma 3
Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione.
La lettera a) modifica l’articolo , contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell’ufficio del giudice di pace. Con la prima modifica, contenuta nel numero 1), si sostituisce il primo comma del citato articolo 56 al fine di renderlo pienamente compatibile con la digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace attuata con la riforma. Si elimina quindi ogni riferimento al deposito in cancelleria o alla presentazione dell’atto da parte del cancelliere, disposizioni tutte che implicano l’esistenza di un atto redatto in forma analogica. Il numero 2) invece abroga il secondo comma del medesimo articolo 56 (relativo all’ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall’attore in atto di citazione) in quanto non più compatibile con il rito semplificato, applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace, che è introdotto con ricorso e in cui quindi l’udienza è fissata direttamente dal giudice designato.
Con la lettera b) , analogamente a quanto effettuato in relazione a numerose disposizioni del codice e in stretta correlazione con le modifiche apportate all’articolo 319 di questo, si integra l’articolo nel senso di prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio ai sensi dell’articolo 319 del codice e nemmeno (e in ciò sta l’integrazione) abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata; anche in questo caso, poi, quando il destinatario della notifica è un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all’indirizzo PEC.
La lettera c) modifica l’articolo 70, secondo comma, eliminando la previsione della scrittura in calce al ricorso del decreto con cui il presidente fissa l’udienza di prima comparizione. Trattasi infatti di previsione non compatibile con l’obbligo di deposito digitale degli atti e dei provvedimenti.
Nella lettera d) è inserita la disposizione che abroga l’articolo 70ter eliminando una disposizione ormai rimasta del tutto priva di utilità. La norma, infatti, consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. “rito societario” contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, che tuttavia è stato da tempo abrogato (v. articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
La lettera e) sostituisce integralmente l’articolo , relativo alla nota di iscrizione a ruolo, in conseguenza della soppressione di tale atto, reso superfluo dalla ormai completa digitalizzazione del processo civile. La nuova norma elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
In linea con quanto sin qui detto, e dunque con il fine di adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo, la lettera f) abroga gli articoli 72 e 73 che disciplinano, rispettivamente, il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d’ufficio.
La lettera g) sostituisce l’articolo ancora una volta al fine di adattare le disposizioni di attuazione alla informatizzazione del fascicolo processuale. La nuova disposizione contiene indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico prevedendo al suo interno la formazione di un fascicolo informatico di parte per ciascuna parte costituita. All’interno del fascicolo di parte è inoltre prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un chiaro collegamento tra il singolo documento e l’atto processuale con cui è stato depositato, al fine di assicurare una razionale organizzazione del singolo fascicolo che ne consenta una più agevole possibilità di consultazione. La norma si chiude dettando le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge (ad esempio, quando è necessario che determinati documenti siano depositati in originale).
Le lettere h) e i) modificano rispettivamente gli articoli 75 e 76 con il fine di adattarne le disposizioni al processo telematico. Nell’articolo 75 si sostituiscono le parole che implicavano un deposito cartaceo della nota spese del difensore. Nell’articolo 76 le disposizioni attualmente vigenti in tema di possibilità per le parti e i loro difensori di esaminare i fascicoli e ottenere dalla cancelleria copia degli atti e dei documenti depositati viene circoscritta ai casi eccezionali in cui il deposito in formato analogico è consentito; viene inoltre aggiunto un secondo comma il quale riconosce, con atto avente forza di legge, il diritto delle parti e dei loro difensori di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo informatico, sia pur – in considerazione delle implicazioni di natura tecnica che ciò comporta – nei limiti e secondo le modalità previsti dalle regole e dalle specifiche previste dalla normativa anche regolamentare che disciplina l’adozione delle tecnologie dell’informazione nel processo civile.
Modifiche correttive analoghe sono apportate con la lettera l) all’articolo , sul ritiro dei fascicoli di parte. Tale norma viene sostituita integralmente al fine di circoscrivere la disciplina esistente ai soli fascicoli cartacei, nei casi eccezionali in cui è possibile che questi siano depositati. Rispetto alla disciplina previgente, vengono eliminate le previsioni che presuppongono che tanto la richiesta quanto l’autorizzazione del giudice siano in formato cartaceo e si prevede che il cancelliere debba annotare nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo e la sua restituzione.
La lettera m) interviene sull’articolo 103bis , che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel codice di procedura civile. In particolare, viene espressamente contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente, e si prevede che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.
La lettera n) interviene sull’articolo , che regola le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo all’obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall’art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Si prevede, quindi, che l’estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente, il quale, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.
Con la lettera o) si sostituisce l’articolo , che disciplina l’avviso di impugnazione alla cancelleria, prevendendo che la copia dell’atto di impugnazione notificata dall’ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell’impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull’originale della sentenza (disposizione che implicherebbe l’esistenza di una sentenza deposita in forma cartacea).
 
Comma 4
Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV, relativo al processo di esecuzione.
La lettera a) interviene sull’articolo in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo, eliminando il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all’articolo 686 c.p.c., espressione che presuppone il deposito di atto in formato cartaceo.
Con la lettera b) si modifica, sostituendolo, l’articolo 159bis , che detta disposizioni sull’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Come si è già visto a commento dell’articolo 3, infatti, si è ritenuto di sopprimere la nota di iscrizione a ruolo, trattandosi di atto non più necessario grazie alla possibilità di inserire i dati richiesti direttamente negli schemi informatici del processo di cognizione e di quello esecutivo. Le nuove disposizioni eliminano il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo precisando, come già fatto per il processo ordinario, tenendo ferme le informazioni che la precedente formulazione della norma, inseriva nella stessa nota.
Le lettere c) e d) correggono, rispettivamente, gli articoli 159ter , primo comma, e 164ter al fine di eliminare i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo. Coerentemente con le modifiche apportate al citato articolo 164ter , la lettera d) ne modifica anche la rubrica.
La lettera e) del comma 4 dell’articolo 4 interviene sull’articolo il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l’obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita. Anche questa disposizione viene adattata alla natura telematica del processo e delle comunicazioni, con la previsione dell’obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata, fermo restando che, in mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni vengono fatte presso la cancelleria; ciò, tuttavia, facendo salve le disposizioni di cui all’articolo 149bis del codice: in sostanza, quando l’offerente sia soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o che abbia eletto domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi. La rubrica della norma viene modificata di conseguenza.
Nella lettera f) sono state inserite le modifiche apportate all’articolo 179ter , che disciplina l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. In particolare, sono stati modificati i commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo come segue: vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco e quella di conferma triennale dell’iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, e viene introdotta, tra le indicazioni richieste, quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; al il dodicesimo comma viene recepita e applicabile “a regime” la modifica normativa apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 13, comma 7bis ), inizialmente destinata ad avere efficacia temporanea. In particolare, la disposizione, come introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedeva che il giudice potesse delegare un professionista iscritto nell’elenco di altro circondario solo indicando analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta. Ora, in accoglimento delle sollecitazioni da più parti pervenute, si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell’elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.
Con la lettera g) si interviene sull’articolo , che concerne i procedimenti di divisione endo-esecutivi, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato. La disposizione vigente, introdotta dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevede che quando il giudice dell’esecuzione dispone procedersi alla divisione del bene indiviso pignorato, se gli interessati non sono tutti presenti l’ordinanza per l’integrazione del contraddittorio deve essere notificata non oltre il termine di sessanta giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti. Tale termine non è però compatibile né con il termine a comparire di novanta giorni liberi previsto dall’articolo 163bis del codice anteriormente alla riforma, né tanto meno con quello di centoventi giorni introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e con le forme del rito di cognizione ordinario novellato (e in particolare con i termini per le memorie integrative di cui all’articolo 171ter ). In sede di coordinamento normativo, quindi, si è previsto che il giudizio di divisione si svolga nelle forme del rito semplificato previste dagli articoli 281undecies e seguenti del codice. Nel compiere tale scelta si sono prese in considerazione sia le particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame, la cui definizione condiziona l’ulteriore corso della procedura esecutiva, sia il fatto che raramente essi comportano la risoluzione di questioni di particolare complessità. In ogni caso, il generico rinvio agli articoli 281undecies e seguenti comprende anche la disposizione che consente il passaggio al rito ordinario, qualora la causa si riveli di particolare complessità.
 
Comma 5
Il comma 5 contiene modifiche al titolo Vter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile in tema di «giustizia digitale».
La  lettera a) interviene sul primo e sul quarto comma dell’articolo 196quater , contenente disposizioni sull’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Al comma 1 viene eliminato, per le ragioni in precedenza esposte, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e viene riformulata la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice. In particolare, la norma vigente prevede che per ragioni specifiche il giudice possa ordinare il deposito di «copia cartacea» di singoli atti e documenti, il cui originale può essere tanto cartaceo quanto informatico. A ben vedere, tuttavia, in determinate occasioni è necessario acquisire al processo non la copia, bensì l’originale cartaceo di specifici atti o documenti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi della scrittura privata disconosciuta o del testamento olografo impugnato per difetto di olografia, in cui è necessario svolgere specifiche verifiche proprio sull’originale. Nel caso della verificazione della scrittura privata e della querela di falso, in effetti, il codice di procedura civile già prevede il deposito dell’originale del documento e la sua custodia (artt. 217 e 223 c.p.c.), ma la medesima esigenza potrebbe porsi anche in altre occasioni che non è possibile prevedere a priori, stante la estrema varietà dei casi concreti che possono verificarsi. La norma è stata quindi modificata nel senso di prevedere che il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie; si è poi previsto che egli abbia tale potere solo quando l’acquisizione dell’atto o documento in formato cartaceo sia effettivamente necessaria ai fini della decisione e che nel provvedimento il giudice debba specificamente indicarne la ragione, al fine di conciliare l’esigenza di cui si è detto con la necessità di evitare che la norma possa prestare il fianco a prassi non in linea con il generalizzato obbligo di deposito telematico. La modifica del quarto comma, infine, intende circoscrivere le ipotesi in cui è possibile derogare all’obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. A tale scopo si prevede, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, che il malfunzionamento debba essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale possa autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.
Nella lettera b) sono inserite le modifiche all’articolo 196quinquies , primo e quarto comma , che disciplina l’atto del processo in formato elettronico. La disposizione contenuta nel primo comma viene emendata con un intervento minimale ma utile a ribadire che anche gli atti del processo che provengono da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP devono essere redatti in formato elettronico. Le modifiche al quarto comma, che nel testo vigente si riferisce unicamente al provvedimento del magistrato, hanno lo scopo di prevedere con norma primaria che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, deve essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica. Inoltre, la nuova disposizione ha lo scopo di puntualizzare che in questo caso il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche ai sensi dell’articolo 133 del codice, quando avviene l’inserimento nel fascicolo informatico. Si tratta di un aspetto quanto mai rilevante e sul quale era opportuno dissipare ogni incertezza, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza è collegato il termine di decadenza per le impugnazioni previsto dall’articolo 325 c.p.c. e, quindi, il momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato.
Con la lettera c) si introduce, sempre al fine di completare la digitalizzazione del processo civile, un nuovo articolo 196septies .1 contenente la disciplina del domicilio digitale, quale norma di chiusura del sistema. La nuova norma recepisce le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 e – salvo che la legge preveda diversamente dispone che: le comunicazioni e notificazioni dirette al difensore o alla parte assistita da un difensore sono eseguite all’indirizzo PEC di quest’ultimo risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia; quando la parte sta in giudizio personalmente, se si tratta di un soggetto che per legge ha l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 3bis , comma 1 del CAD o che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3bis , comma 1bis e il cui indirizzo è pertanto inserito nei pubblici elenchi INI-PEC o INAD, le comunicazioni e notificazioni a lei dirette sono effettuate via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e nel caso in cui la notifica con tali modalità non sia possibile o non abbia esito positivo si applica quanto previsto dal settimo dell’articolo 149bis del codice di procedura civile, e quindi in caso di impossibilità o mancato buon esito della notifica per causa imputabile al destinatario l’atto sarà depositato nell’area web da esso prevista; allo stesso modo si procede quando negli scritti difensivi la parte abbia indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3bis , comma 4quinquies del CAD; le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio attraverso propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi PEC comunicati secondo le disposizioni dell’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012; in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica è effettuata ai sensi dell’articolo 16ter , comma 1ter del decreto-legge n. 179 del 2012. La disposizione specifica, infine, che per «pubblici elenchi» degli indirizzi di posta elettronica certificata si intendono quelli previsti dagli articoli 6bis , 6ter e 6quater del CAD, ovvero i registri INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici) e INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3bis , comma 1bis del CAD).
La lettera d) interviene sull’articolo 196nonies al fine di eliminare dal suo secondo comma, per le ragioni in precedenza espresse, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. Con la lettera e) si inserisce nell’articolo 196duodecies , che disciplina l’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il quarto. Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L’autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l’attestazione, da parte dei difensori, sul fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196duodecies e l’attestazione sul possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.
 
Art. 5 – Modifiche al codice penale

L’articolo 5 apporta al codice penale una modifica di mero coordinamento normativo. Il secondo comma dell’articolo 387bis c.p., aggiunto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168, punisce la condotta di chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342ter , primo comma, del codice civile. Quest’ultima disposizione è stata dapprima, con il decreto legislativo n. 149 del 2022, trasferita, con uguale contenuto, nel nuovo articolo 473bis .70, primo comma, del codice di procedura civile, e viene ora anche espressamente abrogata. L’intervento ha pertanto unicamente lo scopo di aggiornare il riferimento normativo contenuto nella norma incriminatrice.
 
Art. 6 – Modifiche a leggi speciali

L’articolo 6 contempla le modifiche apportate a leggi speciali.
 
Comma 1
Il comma 1 prevede, alla lettera a) , l’abrogazione dell’articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell’ordinamento forense), che impone all’avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita. La norma è ormai del tutto superata, in considerazione di quanto sin qui esposto circa l’ormai completo passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche, che rendono del tutto superflua la fisica reperibilità del difensore nell’ambito della circoscrizione del giudice.
La lettera b ), inoltre, abroga la disposizione della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci, dal momento che essa è stata recepita all’interno del codice di rito, all’articolo 473bis .47.
 
Comma 2
Il comma 2 è relativo alle modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di affidamento familiare del minore.
In particolare, la lettera a) apporta modifiche al comma 7 dell’articolo 4 della legge al fine di chiarire l’individuazione del giudice competente a verificare l’andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza. La generica espressione «il giudice» era fonte di dubbi interpretativi, in quanto non era chiaro se la competenza spettasse al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, né se fosse necessario adottare il rito unificato previsto dagli articoli 473. bis e seguenti c.p.c. L’intervento è quindi volto ad attribuire la verifica sull’andamento del programma di assistenza e sull’opportunità di proseguire il collocamento del minore in comunità al giudice tutelare, che in via generale ha il compito di vigilare «sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale» (art. 337 c.c.) nonché sull’affidamento familiare (v. lo stesso articolo 4 della legge n. 184 del 1983,
Al comma 6) e sull’affidamento al servizio sociale (articolo 5bis della legge n. 184 del 183, comma 5). Ciò comporta, di conseguenza, che il procedimento “di verifica” non sia un procedimento di cognizione di natura contenziosa ma abbia natura camerale.
La lettera b) apporta marginali correzioni all’articolo 5bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022: al comma 2, lettera e) viene corretto un difetto di coordinamento, in quanto veniva operato un rinvio alla nomina del curatore effettuata ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, c.c., nonostante la disposizione richiamata sia stata spostata nel nuovo art. 473bis .7 c.p.c.; al comma 3, tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate viene opportunamente inserita, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell’eventuale collocatario, il quale proprio per tale sua qualità ha un rapporto diretto con il minore stesso ed è stato ingiustificatamente pretermesso nella prima stesura della norma, operata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
 
Comma 3
Il comma 3 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall’avvocato.
Alla lettera a) viene novellato l’articolo 3ter della legge relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall’articolo 149bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall’ufficiale giudiziario. In sintesi, si prevede che se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario l’atto da notificare viene inserito in un’apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all’inserimento dell’atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all’area riservata. Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall’avvocato o dall’ufficiale giudiziario nelle forme “tradizionali”.
La lettera b) interviene invece sull’articolo 9 della legge, il quale prevede che l’avvocato che notifichi un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell’atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato. L’intervento ha lo scopo di adeguare la norma alla completa informatizzazione del processo civile, e si prevede che il professionista debba depositare telematicamente copia dell’atto notificato nel fascicolo informatico relativo al provvedimento impugnato o opposto, in modo che il cancelliere possa effettuare le dovute annotazioni.
 
Comma 4
Il comma 4 apporta alla legge 4 aprile 2001, n. 154 , recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», le modifiche che sono conseguenza dell’inserimento all’interno del codice di procedura civile delle disposizioni che erano sinora rimaste “confinate” nella legge speciale, come si è già visto a commento dell’articolo 3, comma 6. Per ragioni di coordinamento normativo, quindi, viene abrogato l’articolo 5 della legge ( lettera a ; l’articolo 8 era già stato abrogato dall’art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2022), in quanto le medesime disposizioni sono state trasposte nell’art. 473bis .71 e nel nuovo art. 473bis .72 introdotto dal presente decreto, e all’articolo 7 viene aggiornato il rinvio all’articolo 342ter c.c., le cui disposizioni sono ora contemplate dall’art. 473bis .70 c.p.c. ( lettera b ).
 
Comma 5
Al comma 5 sono previste le modifiche apportate al testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
La lettera a) inserisce nel decreto, e in particolare nel titolo III della parte I, dedicato alle disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, un nuovo art. 8bis relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero, al fine di colmare la lacuna dovuta all’assenza di una disciplina generale sul punto, nonché ad apportare al d.P.R. le modifiche rese opportune per effetto delle pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni attualmente vigenti, infatti, sono limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (art. 145). L’assenza di una disciplina generale ha determinato l’insorgenza di difficoltà interpretative e applicative e di prassi divergenti nell’ambito dei diversi uffici giudiziari, segnatamente nei procedimenti de potestate , in quelli attivati per l’apertura della tutela nell’interesse di minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e in quelli per la dichiarazione di morte presunta promossi dal pubblico ministero. La lacunosità della disciplina è inoltre all’origine di un recente intervento additivo da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 167 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario, nonché, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno. La Corte Costituzionale, inoltre, già con sentenza n. 217 del 2019 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 131, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. Al fine di operare un intervento sistematico, reso necessario dalla frammentarietà e lacunosità della disciplina, si è pertanto ritenuto di dettare in primo luogo una disposizione generale relativa al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte, prevedendo al contempo una disposizione specifica per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La nuova disposizione detta la disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali quest’ultimo è parte attraverso il richiamo all’articolo 131 del medesimo d.P.R., che regola il regime delle spese nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per effetto di tale richiamo, il regime generale delle spese di giustizia in tali procedimenti è analogo a quello previsto a seguito dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. La norma fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto, al fine di coordinare la disciplina generale con le disposizioni dettate per singole materie, quali l’articolo 145 in tema di processo di interdizione e inabilitazione a istanza del pubblico ministero o l’articolo 159bis , che viene introdotto con il presente intervento normativo.
Il comma 2 dell’articolo 8bis assicura poi la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall’articolo 133.
La lettera b) reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall’articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile. Con l’occasione è stato eliminato il riferimento ai procedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, venuti meno con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Ugualmente, la lettera c) apporta all’articolo 13 del d.P.R. modifiche di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Al contempo, al comma 3bis , che prevede l’aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell’atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile.
La lettera d) interviene sulla rubrica dell’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfettarie all’erario nel processo civile, sopprimendo le parole «dai privati». L’attuale formulazione della rubrica ha infatti dato luogo a due diverse interpretazioni: l’una secondo la quale la stessa circoscrive l’ambito di applicazione della disposizione ai soli soggetti privati, escludendone il pubblico ministero, con la conseguenza di rendere inapplicabile la prenotazione a debito di tale spesa e l’eventuale successiva azione di recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa; l’altra secondo cui l’indicazione delle parti private nella sola rubrica, e non nel testo della norma, sia insufficiente a ritenere il pubblico ministero escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 30. La soppressione del riferimento alle parti private nella rubrica dell’articolo 30 ha pertanto per effetto quello di chiarire che l’ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero. Al contempo, per effetto del riferimento, nell’articolo 8bis , alla disciplina contenuta nell’articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.
La lettera e) apporta modifiche all’articolo 131 al fine di conformarlo alla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo 131 «nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall’erario». Si prevede pertanto l’abrogazione del comma 3, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e l’inserimento degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, degli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e dell’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4, che elenca le spese anticipate dall’erario.
Con la lettera f) si introduce un nuovo titolo Vbis nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale ultima disposizione prevede, per quanto di interesse, che l’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il nuovo articolo 159bis prevede quindi che i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2, vale a dire dalle spese prenotate a debito. La disposizione è dettata dalla considerazione per cui in tali procedimenti le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza. Di conseguenza, fatte salve le ipotesi in cui nei procedimenti in esame siano disposte spese da anticiparsi a carico dell’erario, gli uffici giudiziari sono esonerati dall’apertura del foglio delle notizie, così da evitare un inutile aggravio di lavoro per le cancellerie. Resta ferma l’applicabilità delle altre disposizioni contenute nell’articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall’articolo 8bis . E ciò tanto nel caso in cui tali procedimenti siano introdotti dal pubblico ministero quanto nell’ipotesi in cui le tutele siano aperte di ufficio dal tribunale per i minorenni a seguito della segnalazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, trattandosi pur sempre di cause che il pubblico ministero potrebbe proporre e che ne prevedono quindi l’intervento necessario ai sensi dell’articolo 70, primo comma, n. 1 c.p.c., il che è sufficiente a rendere applicabile la disposizione generale contenuta all’articolo 8bis .
 
Comma 6
Il comma 6 modifica il comma 3 dell’articolo 126 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell’Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163bis e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In particolare, la norma attualmente vigente prevede il raddoppio dei termini a comparire tanto innanzi al tribunale quanto davanti al giudice di pace, portandoli rispettivamente a centottanta e a novanta giorni, ma essa non è più compatibile con le recenti modifiche al codice di rito. La novella che viene così apportata mantiene inalterato il termine concesso all’UCI per approntare le proprie difese, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell’atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
 
Comma 7
Il comma 7 modifica l’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto ora dagli articoli 473bis e segg. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Alla norma vengono quindi apportate le necessarie modifiche di coordinamento, con riguardo alla forma dell’atto introduttivo (il ricorso, in luogo dell’atto di citazione) e al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga “convertito” in unione civile (a seguito della soppressione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, soppiantata dalla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del triplo termine per gli scritti difensivi conclusionali). Viene inoltre conseguentemente modificata la rubrica del capo IV.
 
Comma 8
Il comma 8 apporta al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale», modifiche di coordinamento con le disposizioni che con il presente decreto vengono inserite nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria ( lettera a ) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata ( lettera b ), nel senso di assicurare la prevalenza, nell’ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione. Non è stato del resto possibile abrogare le norme della legge speciale, in quanto esse trovano applicazione anche nel processo penale e in quello amministrativo.
 
Comma 9
Con il comma 9 sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022 . In particolare, la lettera a) aggiunge una ulteriore specificazione alla disposizione che ha aggiunto nell’articolo 2652 c.c. il numero 9bis ), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9). Ciò in quanto ci si è resi conto che alcuni editori non hanno correttamente inserito il nuovo numero nell’ambito della norma previgente, e si è voluta assicurare la corretta pubblicazione della nuova disposizione.
Con la lettera b) vengono introdotte limitate modifiche all’articolo 21 del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell’atto. Le modifiche consistono:
1) nel chiarire l’espressione del terzo comma secondo cui se l’atto prevede il pagamento di un corrispettivo in favore di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione il notaio nel concedere l’autorizzazione deve determinare «le cautele necessarie»; l’espressione ha dato luogo a dubbi interpretativi, in quanto poteva dare ad intendere che il provvedimento del notaio avesse un contenuto diverso da quelli ordinariamente adottati dal giudice tutelare e dal tribunale con cui viene determinato l’uso che deve essere fatto delle somme incassate dalla persona protetta. Si è quindi ritenuto preferibile rendere la disposizione armonica con quelle di cui agli articoli 320, quarto comma, e 376, secondo comma del cc. Si prevede, quindi, che il notaio debba stabilire il modo di reimpiego dei capitali riscossi, naturalmente a tutela dell’interesse del minore o del soggetto sopposto a protezione;
2) nel prevedere che tanto l’atto di impugnazione dell’autorizzazione quanto il provvedimento che definisce il relativo procedimento debbano essere comunicati al notaio, affinché questi sia reso edotto dell’impugnazione – la cui proposizione fa sì che l’autorizzazione non acquisti efficacia – e del suo esito, dovendo egli essere posto in grado di sapere se possa o meno procedere alla stipula dell’atto pubblico a lui richiesto;
3) nel prevedere, allo stesso scopo, che anche il provvedimento del giudice tutelare che revoca o modifica l’autorizzazione debba essere comunicato al notaio.
La lettera c ), infine, corregge un mero errore materiale contenuto nell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale nel modificare l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo.
 
Art. 7 – Disposizioni transitorie

L’articolo 7 del decreto reca le disposizioni transitorie. Di seguito esse vengono esaminate nel dettaglio.
Al comma 1 si prevede che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, affinché esse possano “saldarsi” con quelle introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza. Restano naturalmente fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui tempus regit actum , per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.
Il comma 2 dispone che nonostante l’abrogazione disposta, le disposizioni di cui all’articolo 50bis, primo comma, numero 7bis ) c.p.c. – ovvero quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all’articolo 140bis del Codice del consumo – continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, che ha disposto l’abrogazione dello stesso articolo 140bis e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore.
Al comma 3 si prevede, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183ter e 183quater c.p.c., ovvero le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, al fine di agevolarne la definizione in funzione di riduzione dei tempi del processo e dell’arretrato, e che anche le modifiche apportate all’articolo 281sexies (consistenti, in particolare, nella possibilità che il giudice depositi la sentenza nei trenta giorni successivi all’udienza di discussione orale) si applichino ai procedimenti già pendenti.
Il comma 4 interviene nella materia del processo esecutivo nel senso di estendere la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l’avvio dell’esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all’originale. Si prevede, infatti, che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l’atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata, al fine di comprendere nell’ambito di operatività delle disposizioni semplificatorie già introdotte anche, ad esempio, le particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell’atto di precetto.
Il comma 5 prevede il termine entro cui dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, secondo quanto previsto dall’articolo 12bis disp. att. c.p.c. come modificato dal presente decreto. Tenuto conto degli adempimenti a tal fine necessari, il termine è fissato nella misura di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Il comma 6 interviene nella materia dell’affido familiare dei minori, regolata dalla legge n. 194 del 1983, prevedendo che le disposizioni in tema di proroga del termine di durata indicato nel provvedimento di affidamento e di automatica cessazione dell’affidamento alla scadenza del termine stesso introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, come parzialmente modificate dal presente decreto, si applicano non solo, secondo quanto previsto dall’articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, ai provvedimenti adottati nell’ambito dei procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ma anche ai provvedimenti adottati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nell’ambito di procedimenti introdotti prima della data di efficacia del decreto legislativo n. 149 del 2022. Si è così inteso ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, maggiormente garantiste per il minore. Non si è tuttavia ritenuto opportuno estenderne l’applicazione anche ai provvedimenti adottati successivamente al 28 febbraio 2023 in quanto ciò avrebbe potuto determinare, in ipotesi, l’improvvisa cessazione di programmi intrapresi sulla scorta di provvedimenti già emessi. Un tale pericolo non è ravvisabile, al contrario, per la verifica circa l’andamento del programma di assistenza che ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge n. 184 del 1983 deve essere svolta decorsi dodici mesi dall’inserimento del minore in comunità: in questo caso la verifica potrà essere svolta anche con riguardo ai provvedimenti di affidamento emessi a far data dal 28 febbraio 2023, dal momento che i dodici mesi previsti dalla norma non sono ancora decorsi; e in questo senso dispone il secondo periodo del comma.
Il comma 7, infine, al fine di risolvere possibili dubbi interpretativi precisa che la norma contenuta nel testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell’articolo 380bis c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Il dubbio poteva essere ingenerato dal fatto che l’articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 149 del 2022 prevede, in via generale, che le disposizioni dettate da quel decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, mentre al comma 7 prevede che alcune di quelle contemplate dal codice di procedura civile e relative al giudizio di cassazione si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data per i quali non era stata ancora fissata l’udienza o la data dell’adunanza in camera di consiglio. Ciò poteva indurre a ritenere che l’operatività della norma sull’esonero dal raddoppio del contributo unificato fosse regolata dal comma 1 e dunque “sganciata” dall’operatività delle disposizioni relative al giudizio di cassazione. L’intervento che si apporta con il presente decreto, quindi, non amplia la sfera di applicazione dell’esonero dal raddoppio del contributo unificato ma ha solo lo scopo di eliminare dubbi interpretativi circa la corrispondenza dell’area di operatività delle due disposizioni, nel senso che in tutti i casi in cui il procedimento è dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380bis c.p.c. il ricorrente è esonerato dal pagamento del raddoppio del contributo, indipendentemente dalla data in cui è stato introdotto il ricorso per cassazione.
 
Art. 8 – Clausola di invarianza finanziaria

L’articolo 8 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria e prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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