ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L’assegno unico universale (AUU) per i figli a carico,
che cos’è, chi può richiederlo e com’è ripartito?
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
Messaggio INPS n° 4748 del 31 dicembre 2021
Sostegno alla genitorialità e natalità richiedibile per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età e senza limiti per i figli con disabilità. Sostituisce e comprende il premio alla nascita o all’adozione, il bonus bebè, gli assegni familiari e le detrazioni figli a carico e spetterà a tutte le famiglie, in rapporto al reddito. Rimane vigente il Bonus nido. La domanda può essere presentata da uno dei genitori a prescindere dall’appartenenza a una specifica categoria di lavoro. In caso di famiglia unita ma anche separata in affido condiviso, l’assegno è erogato per intero al richiedente se in accordo con l’altro genitore, oppure (a richiesta anche successiva) è ripartito al 50% tra i due. Il genitore separato avente il collocamento del figlio potrà al momento della presentazione della domanda, comunque optare per il pagamento per intero dell’assegno, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda scegliendo il pagamento ripartito. In ogni caso, il rifiuto di un genitore non preclude la corresponsione dell’assegno al richiedente nella misura ripartita al 50%. In caso di affido esclusivo, l’assegno sarà percepito per intero dal genitore affidatario. I figli maggiorenni (18-21 anni) studenti, disoccupati, tirocinanti, anche occupati con retribuzione annuale inferiore ad € 8.000, potranno richiederlo direttamente.
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
Sommario
Epigrafe
Decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
Note:
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.
Estremi così corretti da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.
Epigrafe
Decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
Note:
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.
Estremi così corretti da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.
Preambolo
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Beneficiari
Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente
Art. 4. Criteri per la determinazione dell’assegno
Art. 5. Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
Art. 6. Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
Art. 7. Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali
Art. 8. Neutralità fiscale
Art. 9. Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale
Art. 10. Abrogazioni e modificazioni
Art. 11. Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
Art. 12. Disposizioni in materia di assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e universale
Art. 13. Disposizioni finanziarie
Art. 14. Entrata in vigore
Art. 2. Beneficiari
Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente
Art. 4. Criteri per la determinazione dell’assegno
Art. 5. Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
Art. 6. Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
Art. 7. Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali
Art. 8. Neutralità fiscale
Art. 9. Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale
Art. 10. Abrogazioni e modificazioni
Art. 11. Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
Art. 12. Disposizioni in materia di assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e universale
Art. 13. Disposizioni finanziarie
Art. 14. Entrata in vigore
Tab 1 Importi mensili
Tab. A Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
Tab. B Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
Tab. C Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Tab. D Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Tab. A Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
Tab. B Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
Tab. C Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Tab. D Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l’articolo 2;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e, in particolare, l’articolo 65;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’articolo 1, comma 353;
Visto l’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all’istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;
Visto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» e, in particolare, l’articolo 4;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l’articolo 17, comma 1;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l’articolo 2;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e, in particolare, l’articolo 65;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’articolo 1, comma 353;
Visto l’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all’istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;
Visto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» e, in particolare, l’articolo 4;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l’articolo 17, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l›articolo 12;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità;
EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1. Oggetto
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l’assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l’assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2. Beneficiari
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. L’assegno di cui all’articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2. L’assegno di cui all’articolo 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. L’assegno di cui all’articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2. L’assegno di cui all’articolo 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Art. 4. Criteri per la determinazione dell’assegno
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell’assegno di cui all’articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell’assegno di cui all’articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Art. 5. Maggiorazione per i nuclei familiari
con ISEE non superiore a 25.000 euro
con ISEE non superiore a 25.000 euro
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 1, come determinato ai sensi dell’articolo 4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazi- oni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell’ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno come determinato all’articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) va considerato l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell’ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 1, come determinato ai sensi dell’articolo 4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazi- oni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell’ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno come determinato all’articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) va considerato l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell’ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6. Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. La domanda per il riconoscimento dell’assegno di cui all’articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è
riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell›assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all’articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l’anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l’anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l’anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo 13. L’INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.
1. La domanda per il riconoscimento dell’assegno di cui all’articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è
riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell›assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all’articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l’anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l’anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l’anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo 13. L’INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.
Art. 7. Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sugli oneri indicati all’articolo 6, comma 8, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sugli oneri indicati all’articolo 6, comma 8, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
Art. 8. Neutralità fiscale
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 9. Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno di cui al presente decreto.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell’INPS, un rappresentante dell’ISTAT, un membro designato dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.
3. Nello svolgimento delle funzioni, l’Osservatorio:
a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
b) predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell’assegno; a tal fine, l’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nonché alla trasmissione all’Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell’Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell’intervento.
4. Dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno di cui al presente decreto.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell’INPS, un rappresentante dell’ISTAT, un membro designato dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.
3. Nello svolgimento delle funzioni, l’Osservatorio:
a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
b) predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell’assegno; a tal fine, l’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nonché alla trasmissione all’Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell’Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell’intervento.
4. Dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 10. Abrogazioni e modificazioni
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l›anno 2022, l›assegno di cui all›articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all›articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.
4. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell›articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l›anno 2022, l›assegno di cui all›articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all›articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.
4. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell›articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 11. Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo
per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
b) all’articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell’articolo 13.
1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
b) all’articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell’articolo 13.
Art. 12. Disposizioni in materia di assunzione di personale
per l’attuazione dell’Assegno unico e universale
per l’attuazione dell’Assegno unico e universale
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell’Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l’anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 13.
3. L’INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno.
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell’Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l’anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 13.
3. L’INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l’anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l’anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l’anno 2025, 19.201 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 e agli oneri derivanti dall’articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l’anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l’anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l’anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l’anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l’anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l’anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l’anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l’anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l’anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l’anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l’anno 2025, 19.201 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 e agli oneri derivanti dall’articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l’anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l’anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l’anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l’anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l’anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l’anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l’anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l’anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Entrata in vigore
In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tab 1
Importi mensili[3]
[3]Tabella inserita da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.
Tab. A
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. B
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. C
Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. D[4]
Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Note:
[4]Tabella inserita da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tab 1
Importi mensili[3]
[3]Tabella inserita da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.
Tab. A
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. B
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. C
Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
In vigore dal 31 dicembre 2021
Tab. D[4]
Valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico
Note:
[4]Tabella inserita da Comunicato 3 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2022, n. 1
Messaggio INPS n° 4748 del 31 dicembre 2021
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-12-2021 Messaggio n. 4748
OGGETTO:
1. Premessa
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande.
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
2. Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura: per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo; per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi: ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE; assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi: ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE; assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali
e con il Reddito di cittadinanza
e con il Reddito di cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell›assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell›assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicatadai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicatadai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
8. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/ divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/ divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota ” ;
c) “ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità :
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) . Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/ cointestati ad ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo di- ritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/ cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA ( Single Euro Payments Area ) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA ) [1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota ” ;
c) “ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità :
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) . Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/ cointestati ad ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo di- ritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/ cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA ( Single Euro Payments Area ) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA ) [1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
9. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati: il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022: sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio; cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto- legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decretolegge n. 79/2021).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022: sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio; cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto- legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decretolegge n. 79/2021).
Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi
[1] Modulo MV70, reperibile sul sito dell’INPS alla sezione “prestazioni e servizi”
> “moduli” (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli).>
> “moduli” (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli).>
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