Lessico di diritto di famiglia

STALKING

Aggiornamento a cura dell'avv. Marco Di Nicolò – Maggio 2021
I
Il reato di stalking nel sistema giuridico italiano - (Aggiornamento: L. 19 luglio 2019, n. 69)

Il reato di stalking (“atti persecutori”) è stato introdotto nel sistema penale con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nel quadro di un obiettivo di più incisiva tutela di genere che poteva essere in precedenza assicurata solo facendo riferimento a norme penali generali (minaccia, violenza privata) o agli ordini di protezione introdotti dalla legge 4 aprile 2001, n. 154).

Questa fattispecie di reato è stata successivamente modificata dall'art. 1 bis, D.L. 1.7.2013, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, che ha aumentato il limite edittale massimo previsto dal 1° co. dell'art. 612 bis, innalzandolo da quattro a cinque anni.

Una ulteriore e successiva modifica è stata decisamente più significativa.

Infatti il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha sostituito l'intero 2° co. dell'art. 612 bis, ha modificato il 4° co., e con esso il regime della procedibilità, ha inciso sull'ammonimento del questore ed ha ampliato il novero dei reati per i quali è possibile ricorrere a misure di sostegno.

Per ultimo, l'art. 9, 3° co., L. 19 luglio 2019, n. 69 ha nuovamente ritoccato la cornice edittale, con la conseguenza che il delitto di atti persecutori, nella sua forma base, è oggi punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, e non più con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Comunque, l’intervento normativo originario (il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) ha interessato le seguenti aree.

a) Il legislatore ha innanzitutto costruito (art. 7 della legge) una repressione penale ad hoc con l’introduzione nel codice penale dell’art. 612-bis (“atti persecutori”), norma modificata più volte e il cui testo attuale è il seguente:

Art. 612 bis. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (1)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)

La pena è aumentata fino alla età se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. (3)

(1) Comma così da ultimo modificato dall’art. 9 della Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

b) In secondo luogo il legislatore ha rafforzato l’area della prevenzione e della tutela della vittima attraverso l’introduzione (art. 8 della legge) della misura amministrativa dell’“ammonimento” di competenza del Questore:

Art. 8 (Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

c) Sono state poi previste “misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori” (art. 11 della legge):

Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)

1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

d) È stata rafforzata la tutela assicurata dagli ordini di protezione, disciplinando ex novo il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282-ter c.p.c.) e introducendo l’obbligo di comunicazione degli ordini di protezione all’autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire un maggiore controllo dei destinatari delle misure penali anche ai fini dei provvedimenti amministrativi in materia di armi.

e) Oltre a ciò sono state anche inserite previsioni specifiche di natura penale quali l’estensione dell’ergastolo per lo stalker omicida (art. 576 c.p.) e l’estensione dell’incidente probatorio (art. 398, co 5-bis, c.p.p.) e dell’audizione protetta (art. 498, co 4-ter c.p.p.) nel caso di procedimenti in materia di stalking in cui sono coinvolti minori.

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