Il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto nel Codice di procedura civile il Titolo IV bis (artt. 473-bis e ss.) contenente le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, ormai applicabili dal 1° marzo 2023.
In particolare, nel Capo II Sezione I, sono contenute le disposizioni comuni al procedimento di primo grado.
Nella fase introduttiva rilevano i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. che, al ricorrere di prescritti presupposti, possono essere richiesti già con il deposito del ricorso e pronunciati ancor prima dell’instaurazione del contraddittorio.
La versione originaria:
Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Il legislatore con tale previsione ha voluto offrire una tutela rapida in situazioni familiari critiche, evitando che, tra il deposito del ricorso e la prima udienza (che può avvenire oltre i 90 giorni previsti dall’art. 473-bis.14, co. 3), le parti restino prive di tutela.
Ciò era sentito tanto più rilevante in considerazione dell’inammissibilità in materia familiare di una tutela cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c. così come dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno sostenuto negli anni. Di recente il Trib. Catania Sez. civ. I, 08 aprile 2025ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in via autonoma rispetto ad un procedimento di separazione in corso tra le stesse parti nel quale, tra l’altro, era stato già emesso un provvedimento indifferibile inaudita altera parte.
Il provvedimento indifferibile, dunque, assicura protezione immediata in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura stessa, senza dover attendere la prima udienza ex art. 473 bis 22. Può essere adottato assunte quando occorre sommarie informazioni, anche d’ufficio ai sensi degli artt. 473-bis.2, comma 1, e 473-bis.40 c.p.c., nell’interesse dei figli e, per quanto riguarda le parti, nei limiti delle domande proposte.
Sin da subito è stato contestato che il testo originario dell’art. 473-bis.15 non contemplasse alcuna forma di impugnazione autonoma di tali provvedimenti al di fuori della loro conferma, modifica o revoca possibile nell’udienza da svolgersi in contraddittorio tra le parti nei 15 giorni successivi, non perentori, alla loro adozione.
Nel silenzio della norma, come vedremo in apposita altra Voce del Lessico sul Reclamo dei provvedimenti indifferibili, si sono formati diversi orientamenti favorevoli e contrari circa la possibilità di reclamare tali provvedimenti e, di conseguenza, sul giudice competente a esaminarne il reclamo (tribunale in composizione collegiale o Corte d’appello), a seconda della natura giuridica loro attribuita.
In particolare, l’avv. Maria Silvia Zampetti ha dedicato numerosi approfondimenti in Parliamo di … La riforma Cartabia a piccole dosi 22) Il procedimento unitario della famiglia: il reclamo dei provvedimenti indifferibili di cui agli artt. 473 bis.15 e bis.24, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione in sede pregiudiziale (Cass. 11688/2024) e La riforma Cartabia a piccole dosi 25) Il procedimento unitario della famiglia: ancora sul reclamo dei provvedimenti indifferibili, a seguito del Correttivo Cartabia (art. 473 bis.15 e bis.24 c.p.c. così come modificati dal d.lgs. 164/2024) e sulla disciplina transitoria. Corte di appello di Firenze del 19 dicembre 2024 e La riforma Cartabia a piccole dosi. 16) Il procedimento unitario della famiglia: il reclamo dei provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 e bis.24).
Da ultimo, con l’entrata in vigore il 26 novembre 2024 del D.Lgvo. 31 ottobre 2024 n.164, il legislatore è intervenuto correggendo l’art. 473 bis 15 e stabilendo che “L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22”.
Il correttivo ha anche precisato che l’udienza per la conferma revoca o modifica deve tenersi “davanti a sé” ovvero dinanzi al medesimo giudice (persona fisica) che aveva adottato il decreto indifferibile inaudita altera parte.