1) “Contratti di convivenza” e “contratti tra conviventi”
L’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, nella parte in cui disciplina le convivenze di fatto, si occupa dal comma 50 al comma 64 dei “contratti di convivenza” (con efficacia erga omnes a seguito degli adempimenti di iscrizione anagrafica) e non in genere dei “contratti tra conviventi”. Quindi non si occupa dei contratti con i quali i conviventi, in virtù del principio generale che garantisce piena autonomia negoziale anche nel diritto di famiglia, possono determinare con effetti tra loro obbligatori tutti i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, anche per il tempo successivo all’eventuale cessazione della convivenza[1].
Si capisce molto bene dal comma 53 - che indica il contenuto limitato dei contratti di convivenza - che l’indicazione di una possibile regolamentazione generale da parte dei conviventi dei loro rapporti patrimoniali nella nuova legge è assente. Pertanto tutta l’elaborazione dottrinale prodotta da decenni sui “contratti tra conviventi” è solo marginalmente utilizzabile per l’analisi dei “contratti di convivenza” indicati nella legge, anche se è auspicabile che in sede di applicazione del nuovo istituto prevalga, come si dirà più oltre, una interpretazione ampia del contenuto del contratto.
Naturalmente “accordi tra conviventi” continueranno ad essere certamente possibili, nei limiti dei diritti di natura indisponibile assicurati dalla nuova legge, con effetti obbligatori tra le parti, fatti salvi gli effetti erga omnes eventualmente garantiti dalle modalità prescelte (per esempio la trascrizione di vincoli o di trasferimenti oggetto di tali contratti).
L’incipit (comma 50: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza) sembrerebbe andare nella direzione di un possibile negozialità di tipo generale. Non è così. Nonostante questo incipit, il legislatore si occupa soltanto di tipicizzare un “contratto di convivenza” a contenuto limitato, attribuendogli in presenza di determinati presupposti la forza dell’atto opponibile a terzi, analogamente a quanto in sostanza il codice prevede per le convenzioni matrimoniali.
All’origine, nei progetti di legge originari, i contratti di convivenza avevano invece un contenuto più generale e non un contenuto limitato. Questo in quasi tutti i disegni di legge e di conseguenza anche nel primo testo unificato proposto il 24 giugno 2014 in Commissione giustizia del Senato (che in questa parte riproduceva quasi testualmente la proposta avanzata dal notariato nel 2011 sui patti di convivenza). Nel testo unificato si prevedeva all’art. 13 che il “contratto di convivenza” è il contratto con il quale “i conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione” e quindi si prevedeva anche una negozialità in vista di una possibile crisi del rapporto. In particolare si prevedeva che con il “contratto di convivenza” si potessero disciplinare cinque aspetti: “1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni; 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del codice civile; 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte; 4) che, in deroga al divieto di cui all’art. 458 c.c. e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità; 5) che nei casi di risoluzione del contratto … sia previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alle capacità lavorative di entrambe le parti”.
Di tutti questi cinque aspetti l’attuale “contratto di convivenza” (che perciò è definibile “a contenuto limitato”) può occuparsi solo dei primi due e cioè delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e della scelta del regime di comunione (con la differenza che nella legge attuale su parla di “comunione dei beni” mentre nel testo unificato del 2014 si parlava di “comunione ordinaria”).
Restano fuori dal “contratto di convivenza” regolamentato dalla nuova legge gli altri aspetti e cioè gli accordi in vista della cessazione della convivenza (diritti e obbligazioni di natura patrimoniale reciproci e previsione di un eventuale assegno alimentare a contenuto non deteriore rispetto a quello previsto per legge) e altre clausole negoziali. Aspetti questi che non possono essere contenuti nel “contratto di convivenza” ma che potrebbero ben essere contenuti – come sopra si è detto - con validità obbligatoria tra le parti, in ulteriori accordi tra conviventi integrativi, e non sostitutivi s’intende, della disciplina inderogabile che la nuova legge introduce a tutela minima dei diritti dei conviventi.
Rimane anche sempre possibile naturalmente l’uso di strumenti ulteriori quali la donazione o il testamento.
2) Il contenuto contributivo del contratto di convivenza
Nel dibattito che da decenni caratterizza l’evoluzione del tema relativo alla negozialità tra conviventi viene messo in primo piano, quale contenuto dei quelli che sono sempre stati tradizionalmente genericamente chiamati contratti di convivenza, l’impegno reciproco a contribuire alle necessità del ménage familiare mediante la corresponsione di somme di denaro o la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa anche solo domestica.
Questo aspetto è presente anche nel nuovo e tipico “contratto di convivenza” disciplinato dalle legge 20 maggio 2016, n.76 che indica questo contenuto definendolo “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo” (comma 53, lett. b).
Nel testo unificato del 2014 del disegno di legge originario questo aspetto era esplicitato con espressioni di maggiore ampiezza (“modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni”).
Effettivamente quando tra due persone vi sono doveri morali e sociali di solidarietà reciproca, una suddivisione negoziale dei compiti di contribuzione alla vita comune appare del tutto ragionevole. Così come del tutto ragionevole è pensare che i due conviventi possano assumere obbligazioni reciproche di contribuzione adempiute in denaro o con il proprio lavoro anche domestico. L’assunzione di obblighi di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento di un partner nei confronti dell’altro costituisce una funzione storica dei contratti di convivenza. In effetti attraverso l’indicazione di modalità di “contribuzione alle necessità della vita in comune” può raggiungersi anche l’obiettivo di assicurare un mantenimento al partner debole.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 non concepisce, quindi, il contratto di convivenza come un contratto di mantenimento, ma come un più ampio contratto di distribuzione di compiti relativamente al ménage familiare, in simmetria potremmo dire con quanto prevede l’ultimo comma dell’art. 143 c.c. per i coniugi che sono “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni fella famiglia”.
L’obiettivo immediato di questa tutela non è il partner debole ma la famiglia (coniugale, dei partners dell’unione o dei conviventi di fatto).
Si tocca qui uno dei punti di contatto più significativi tra la disciplina della convivenza di fatto e quella del matrimonio e dell’unione civile, rappresentato dall’esistenza di un comune regime di contribuzione ai bisogni della famiglia. [2] Indicato per legge come regime primario nel matrimonio e nell’unione civile e messo a disposizione dei conviventi di fatto come obiettivo possibile della loro negozialità.
La legge non poteva imporre ai conviventi un obbligo contributivo reciproco giacché la convivenza di fatto è pur sempre caratterizzata dall’assenza di tali obblighi, ma suggerisce uno schema negoziale tipico per assumere un dovere di distribuzione dei compiti di conduzione del ménage familiare.
E questo soprattutto potrà essere il vero contenuto innovativo della negozialità tra i conviventi a cui gli interessati possono accedere facilmente con forme negoziali semplificate come quelle previste dalla nuova legge per la redazione e la pubblicità erga omnes di tali pattuizioni.
L’obiettivo della tutela diretta del partner debole potrà essere sempre assicurato da altre modalità negoziali (contratto di mantenimento, trascrizione di vincoli di destinazione, clausole negoziali relative al diritto sull’abitazione e tutte le altre della tradizione notarile).
[1] Quanti hanno finora commentato il “contratto di convivenza” concordano nel ritenere che si tratti di un contratto tipico diverso da quello a contenuto più ampio e anche atipico che i conviventi possono sempre tra loro concludere in virtù della piena autonomia privata e negozialità riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
[2] Cfr la voce PRINCIPIO CONTRIBUTIVO