Lessico di diritto di famiglia

ASSEGNI FAMILIARI (assegno al nucleo familiare)

I
Il quadro giuridico

Gli assegni familiari sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla contrattazione collettiva di lavoro nel lontano 1934 e sono stati poi regolamentati dapprima con il R.D.L. 21 agosto 1936, n. 1632 e, in seguito, per tutti i lavoratori dipendenti nel 1955 (DPR 30 maggio 1955, n. 797, Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari). L’art. 9 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdusse il principio che gli assegni familiari possono essere corrisposti in alternativa tanto all'uomo che alla donna lavoratrice.

Nel 1988, con l’art. 2 del Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) – illustrata da una apposita circolare Ministero del Tesoro del 27 giugno 1988, n. 31 - furono oggetto di una ampia riforma che ne cambiò anche il nome: da “assegni familiari” divennero “assegno al nucleo familiare” attribuito a tutti “i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro  dipendente, i  lavoratori  assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in  attività  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali”, quindi sostanzialmente tutti i lavoratori. Anche se disoccupati senza indennità (Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 42). Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono, invece, corrisposti sempre con il nome di “assegni familiari”.

L’assegno al nucleo familiare e gli assegni familiari sostituirono ogni trattamento di sostegno alla famiglia precedente comunque denominato.

Per comodità espositiva continueremo a chiamarli assegni familiari.

Sono corrisposti, per conto dell’Inps, dal datore di lavoro (al quale va quindi presentata la domanda) in occasione del pagamento della retribuzione. Sono, invece, direttamente corrisposti dall’Inps se il richiedente è addetto ai servizi domestici ovvero iscritto alla Gestione separata o in altre poche situazioni.

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo una tabella aggiornata di anno in anno. Nell’ ultimo aggiornamento (circolare Inps n. 87 del 18 maggio 2017) sono indicati i limiti di reddito da considerare nel periodo compreso dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 per la concessione dell’assegno al nucleo familiare e gli importi dell’assegno. La tabella può essere scaricata facilmente nel sito ufficiale dell’Inps.

 

Secondo il sesto comma dell’art. 2 del Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 sopra richiamato,  per “nucleo familiare” si intende quello composto “dai coniugi [o parti dell’unione civile] con esclusione del coniuge legalmente ed  effettivamente  separato,  e  dai  figli  ed equiparati,  ai  sensi  dell'articolo  38  del DPR 26 aprile 1957, n. 818 (che equipara ai figli legittimi o legittimati, i  figli  adottivi, quelli naturali riconosciuti   o   giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,  nonché  i  minori  regolarmente  affidati  dagli organi competenti), di età inferiore  a  18 anni  compiuti  ovvero,  senza  limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

Col tempo, anche in connessione con decisioni della Corte costituzionale l’elenco dei componenti del nucleo familiare si è allargato.

L’assegno al nucleo familiare spetta oggi per i seguenti soggetti: nucleo composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione; il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, che non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati; i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente.

L’assegno per il nucleo familiare compete, come sopra detto, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite e i livelli di reddito sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. L’importo quindi varia in base alla composizione del nucleo famigliare e in base al reddito, secondo le tabelle che vengono aggiornate annualmente.

Poiché si tratta di una prestazione previdenziale unica (con divieto di cumulo in capo ad entrambi i genitori), l’individuazione di chi tra i due genitori effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione, è riferibile all’accordo tra i coniugi.

Gli assegni familiari sono corrisposti anche ai lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) o a quelli con permesso di soggiorno di lungo periodo, in genere per i familiari residenti in Italia ma in taluni casi anche per quelli residenti all’estero.

Il reddito del nucleo familiare è costituito, ai sensi del comma 9, dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.  Alla formazione del reddito (ai fini dei limiti sopra indicati) concorrono i redditi di qualsiasi natura (anche quelli, quindi, da fabbricati o da terreni), ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro.  Non si computano, invece nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno al nucleo familiare.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa   con dichiarazione, la   cui   sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. L'ente al quale è resa deve trasmetterne copia al comune di residenza del dichiarante.

L'assegno – che non concorre a formare la base imponibile dell’imposta - non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o  da  altra   prestazione   previdenziale derivante  da  lavoro  dipendente  è  inferiore  al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il principio è quindi quello della necessaria prevalenza del lavoro dipendente sul reddito complessivo. Quindi, per esempio, se un lavoratore ha redditi da lavoro dipendente oltre che immobiliari o mobiliari da investimenti soggetti alla ritenuta alla fonte per 30.000 euro annui complessivi, gli assegni familiari spettano solo se il reddito da lavoro dipendente è pari o superiore a 21.000 euro (cioè il 70% del reddito complessivo).

La legge 448 del 1998, agli art. 65 e 66, prevede l’erogazione di un “assegno familiare” (un sussidio chiamato così, ma evidentemente diverso dalla categoria degli assegni familiari di cui si sta parlando) a favore dei nuclei familiari che si compongono di almeno tre figli minori.

Per continuare a visualizzare i contenuti è necessario avere un abbonamento a Lessico di diritto di famiglia attivo.
Sphere dialog