Essenzialmente due.
Il primo è la sussistenza di una condizione di infermità ovvero di menomazione psichica o fisica e il secondo è l’impossibilità, anche parziale o temporanea, per il beneficiando di provvedere ai propri interessi.
Sotto questo profilo va rigettata l’istanza qualora il beneficiando dimostri di gestire i propri interessi avvalendosi dell’assistenza di una rete familiare e professionale di sostegno da lui stesso individuata in maniera non pregiudizievole per i suoi interessi.