L’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio... con la conseguente non necessarietà dell’autenticazione notarile essendo sufficiente quella degli avvocati delle parti (ex art. 6 del DL 131/14).
Il legislatore quando ha voluto disporre la necessità di autentificazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale diverso dagli avvocati lo ha espressamente richiesto.
Sottoporre siffatto tipo di accordo – raggiunto con l’ausilio degli avvocati che hanno altresì proceduto alla certificazione e autenticazione delle firme nonché autorizzato dalla procura della Repubblica – ad ulteriori adempimenti formali costituirebbe un inutile ed ingiustificato aggravio per le parti.
Ritiene il Tribunale che l’accordo debba essere trascritto senza necessità di autentica notarile.