Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Linee guida per la Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti in materia di Famiglia e Minori elaborato dal Tribunale Civile di Roma, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’Ordine dei Medici di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma (5 febbraio 2025)

16) Quesito specifico in caso di violenza

Valuti il CTU, considerate le allegazioni di violenza in atti e/o rilevate dal Giudice ed esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento:

a) La competenza genitoriale del genitore A (rispetto al quale emergano indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica) tenuto altresì conto della sua capacità di comprendere eventuali pregiudizi arrecati al figlio e il disvalore, anche educativo, dei comportamenti presumibilmente agiti, valutandone criticità e risorse;

b) La capacità genitoriale del genitore B tenendo altresì conto degli effetti psicofisici ed emotivi che la situazione di presunta violenza potrebbe aver temporaneamente arrecato allo stesso, valutandone criticità e risorse;

c) Lo stato psicofisico del minore, tenuto altresì conto dei possibili effetti della presumibile violenza c.d. diretta e/o assistita, precisando se eventuali incontri con il genitore A siano compatibili con il suo interesse e, in caso di risposta affermativa, suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria;

d) La qualità delle relazioni del minore con ciascun genitore, qualora possibile;

e) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, per tutelare l'interesse del figlio;

f) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, solo qualora ciò sia conforme all'interesse del figlio, in assenza di condotte pregiudizievoli dei genitori;

g) Suggerisca gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.

17) Buone prassi nei casi in cui vi sono allegazioni di violenza

I) Nomina del CTU

Il Giudice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e s.s. c.p.c. e 191 e s.s. c.p.c., nonché degli artt. 473 bis n. 25 e 44 c.p.c. e 13 e s.s. delle disp. att. c.p.c., quando dispone consulenza tecnica di ufficio, sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in materia di violenza domestica o di genere (con riferimento al DM. n°109/2023 del 11 agosto 2023) e, al momento del conferimento dell'incarico, indica nel provvedimento la presenza di allegazione di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutela della vittima e dei minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti (ex art. 473 bis 44).

II) Giuramento del CTU

Il CTU, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 192 c.p.c., al momento del giuramento di cui all'art. 193 c.p.c., ovvero nella dichiarazione scritta recante il giuramento di cui all'art. 193 lI comma c.p.c., si impegna a rispettare le raccomandazioni metodologiche qui di seguito riportate necessarie nel caso specifico che meglio tuteleranno tutte le parti rappresentate.

III) Espletamento dell'incarico peritale

Il CTU, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 194 c.p.c., previa visione di tutti gli atti del procedimento, tenuto conto delle allegazioni di abuso e/o violenza domestica o di genere ivi rappresentate, a prescindere dall'eventuale co-pendenza di un procedimento penale, nell'espletamento dell'incarico:

1) terrà debitamente conto delle specificità delle situazioni familiari ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di c.d. conflittualità genitoriale;
2) espleterà, salvo diverse procedure metodologiche in linea con i quesiti posti che si dovessero rendere necessarie in corso di Consulenza, incontri peritali disgiunti tra i genitori; rispetterà eventuali misure cautelari penali e/o civili a tutela del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime, anche prevedendo una diversa calendarizzazione dei giorni e degli orari di incontro peritale per ciascun genitore;

3) perseguirà il c.d. principio del preminente interesse del minore, da considerarsi - in un'ottica di bilanciamento di interessi - preminente al paradigma della c.d. bigenitorialità;

4) svolgerà una consulenza valutativa e non trasformativa, e si asterrà dal porre in essere attività di mediazione/conciliazione, come previsto dal dettato normativo, mettendo in campo metodiche procedure atte a preservare eventuali rischi di vittimizzazione secondaria nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani (ai sensi dell'art 22 Condotte non lesive);

5) svolgerà, ex art. 474 bis 25 c.p.c., eventuali indagini e valutazioni su caratteristiche e profili personologici delle parti, fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica nei limiti in cui incidano sulle capacità genitoriali e, porrà particolare attenzione alle eventuali risultanze degli accertamenti psicodiagnostici per differenziare eventuali criticità di stato, con quelle di tratto;

6) procederà all'attenta valutazione delle relazioni familiari e delle dinamiche genitoriali per mezzo di osservazioni diadiche (madre-figli; padre-figli) e non necessariamente triadiche;
7) procederà all'ascolto audio-videoregistrato del minore, avuto riguardo alla sua età ed alla sua capacità di discernimento. Terrà conto delle sue opinioni (ex art. 473 bis 4) in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato. Nell'ascolto in sede civile si pone l'attenzione non tanto ai fatti oggetto di causa quanto alla persona minore, considerata nella sua complessità individuale e relazionale che deriva dal suo vissuto prestando attenzione sia al comportamento verbale sia a quello non verbale;

8) valuterà le competenze genitoriali, tenendo conto del necessario bilanciamento - anche in termini prognostici - tra i fattori protettivi e di rischio, della capacità del genitore presumibilmente maltrattante di prendere coscienza della disfunzionalità dei propri comportamenti, di rapportarsi in modo funzionale con l'altro genitore, di svolgere adeguatamente i compiti di cura, accudimento e di educazione del minore, di comprendere e sintonizzarsi sui bisogni del figlio e di offrire a quest'ultimo un contesto anche ambientale adeguato, di svolgere una valida funzione genitoriale al di fuori del contesto relazionare con l'ex partner;

9) terrà conto degli eventuali disagi e/o volontà del minore, anche rispetto al proseguimento degli incontri peritali e provvederà a segnalare immediatamente al giudice qualsiasi situazione o comportamento che esponga, o possa esporre, il minore a pregiudizi, e/o disagi che necessitano del pronto intervento del Tribunale, provvedendo altresì, ove necessario, ad interrompere gli accertamenti fino a diversa disposizione del giudice;

10) terrà distinti nella relazione finale, le narrazioni delle parti, i comportamenti osservati direttamente, le dichiarazioni del minore ed il suo comportamento, ove rilevante ai fini della valutazione - dalle valutazioni effettuate, con indicazione delle metodologie e dei protocolli seguiti.

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