Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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La tenera età dei figli basta a giustificare il collocamento prevalente presso un genitore?

Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2026, n. 6078

Il collocamento e la frequentazione incidono in concreto sulla relazione genitore-figlio e non possono essere decisi sulla base dell’astratta “rilevanza della posizione materna”.


Il tribunale:
aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori con tempi paritari di frequentazione (settimane alterne dal lunedì alla domenica con il padre presso la casa familiare e con la mamma presso la casa della nonna).

Nessuna assegnazione della casa familiare (di proprietà del marito) e nessun assegno di mantenimento. L’AUU alla moglie.


La Corte d'appello:
riconosce la “rilevanza della posizione materna” in presenza di figli in età prescolare o assimilabile in quanto maggiormente rispondente ai loro interessi.

Dispone il collocamento prevalente e l’assegnazione della casa alla madre.

Riduce i tempi di frequentazione paterni (due pomeriggi e weekend alternati).


La Corte di cassazione:
la Corte di appello ha operato un giudizio "in astratto".

Nei provvedimenti riguardo ai figli non possono essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, anche se riferite all’età del minore.

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