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La riforma Cartabia a piccole dosi - 9) Le disposizioni speciali nei procedimenti in cui sono allegati abusi familiari e violenza - (Art. 473-bis.40, art. 473-bis.41, art. 473-bis.42, art. 473-bis.43 c.p.c., 473-bis.44 c.p.c., 473-bis.45 c.p.c., 473-bis.46 c.p.c.)
A cura di Maria Limongi

Prima parte

Premessa: la Commissione parlamentare di inchiesta e il Grevio

Segue: i principi sistematici della riforma nella Legge delega

La riforma: ambito applicativo della nuova diciplina speciale, art. 473-bis.40 c.p.c.

Il ricorso introduttivo ed il coordinamento tra giudice civile e penale: art. 473-bis.41 c.p.c.

 

Seconda parte

Il procedimento e l’abbreviazione dei termini, i poteri officiosi, la prevenzione della vittimizzazione secondaria: art. 473-bis.42 c.p.c.

Segue: il divieto della mediazione familiare, art. 473-bis.43 c.p.c.

Attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso: art. 473-bis.44

Segue: l’ascolto del minore, art. 473-bis.45 c.p.c.

 

Terza parte

I provvedimenti del giudice: art. 473-bis.46 c.p.c.

 

 

In parallelo alla disciplina generale del rito unificato per le persone, per i minorenni e per le famiglie, approfondiamo le disposizioni speciali contenute nella Sezione I, Capo III del Titolo IV bis dedicate ai procedimenti inerenti la violenza domestica o di genere.

 

 

 

Prima parte

 

Premessa: la Commissione parlamentare di inchiesta e il Grevio

 

Con l’intervento della riforma Cartabia, si dovrebbe finalmente assistere anche in ambito civile ad una inversione di tendenza nella trattazione e risoluzione di tali procedimenti, insiti finora di inadeguatezze anche derivanti da pregiudizi culturali tollerati e sottovalutati che, non hanno realizzato la tutela della vittima di violenza.

Anzi ne hanno prodotto la sua “secondaria” vittimizzazione, questa volta da parte delle istituzioni e autorità con cui la vittima di violenza è venuta in contatto.

Nell’incapacità ed incompetenza di riconoscere il fenomeno, sottovalutandolo e trascurandolo, la vittima di violenza ha rivissuto le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta con conseguente ulteriore violazione della dignità personale, salute psicofisica e sicurezza.

Tanto è emerso nella Relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (Doc. XXII-bis n. 10), istituita per la prima volta con delibera del Senato della Repubblica il 16 ottobre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018) ed oggi riconfermata con Legge 9 febbraio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2023, n. 41).

La Commissione di inchiesta aveva e mantiene il compito, tra gli altri, di verificare la risposta giudiziaria alle problematiche della violenza, di monitorare la concreta attuazione nel nostro ordinamento dei principi della Convenzione di Istanbul e di individuare la portata del fenomeno della vittimizzazione secondaria in danno di donne e minori, vittime di violenza.

Evidenzia la Commissione, in questo lavoro di indagine e monitoraggio – che riprende i dati derivanti dal Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria approvato dalla Commissione il 17 giugno 2021 Doc. XXII-bis, n. 4 – che è proprio verso i minori che può realizzarsi la forma più ricorrente e grave di vittimizzazione secondaria in conseguenza della mancata applicazione dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul che prevede di tenere in considerazione gli episodi di violenza, diretta ed assistita, nei procedimenti di affidamento e regolamentazione del diritto di visita.