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La riforma Cartabia a piccole dosi. 7) Gli atti introduttivi: il ricorso e la comparsa di risposta
A cura di Maria Silvia Zampetti

Il ricorso – La legge delega – Contenuto del ricorso – Le produzioni in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori – Il piano genitoriale – La comparsa di costituzione – Le decadenze negli atti introduttivi


Il ricorso

 

L’art. 473 bis.12 c.p.c. disciplina la forma della domanda introduttiva nel rito unificato per le persone, per i minorenni e per le famiglie: in linea con quanto già avveniva in passato per la maggior parte degli atti introduttivi nel settore della famiglia, il legislatore della riforma ha confermato che la domanda si propone con ricorso.

 

 

Art. 473-bis.12 (Forma della domanda).

 

La domanda si propone con ricorso che contiene:

  1. a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  3. c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
  4. d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
  5. e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  6. f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.