Accedi
La riforma Cartabia a piccole dosi. 6). Il procedimento unitario della famiglia: la competenza territoriale
A cura di Maria Limongi

Approfondite le disposizioni generali, prosieguiamo con il procedimento esaminando le disposizioni comuni al giudizio di primo grado.

 

Partiamo dalla competenza per territorio prevista, in via generale dall’art. 473-bis.11 (Titolo IV bis, Capo II, Sezione I) e, per i procedimenti relativi alla crisi familiare, dalla disposizione speciale di cui all’art. 473-bis.47 (Titolo IV bis, Capo III, Sezione II).

 

Entrambe le norme danno attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. d), prima parte, l. n. 206/2021 che stabiliva di “procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento”.

 

In tale contesto di riordino, la residenza abituale del minore diventa il criterio di competenza territoriale centrale in tutti i procedimenti – instaurati dal 1° marzo 2023 – in cui devono essere prese decisioni a lui relative, anche nel contesto della crisi familiare della separazione, del divorzio e dello scioglimento delle unioni civili.

 

Il diritto alla stabilità del minore al fine di garantire il suo preminente interesse affinché le sue questioni siano decise dal giudice a lui più vicino, è definitivamente sancito: la riforma ha introdotto un vero e proprio Foro del minore, prevalente su ogni altro.

 

 

Competenza per territorio nei procedimenti che riguardano il minore

 

 

Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). - Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.