Il procedimento, l’abbreviazione dei termini, i poteri officiosi, la prevenzione della vittimizzazione secondaria: art. 473-bis.42 c.p.c.
Segue la prevenzione della vittimizzazione secondaria: il divieto della mediazione familiare, art. 473-bis.43 c.p.c.
Attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso: art. 473-bis.44
Segue: l’ascolto del minore, art. 473-bis.45
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Ci eravamo lasciati, nella prima parte del precedente contributo, con il ricorso introduttivo. È la stessa parte ad indicare negli atti iniziali (ricorso o costituzione se convenuta) l’eventuale pendenza di procedimenti relativi alle condotte violente o di abuso, con onere di allegare tutte le risultanze degli altri procedimenti, qualora pendenti, oltre ai documenti che riterrà rilevanti.
Ma è ugualmente previsto che sia il giudice d’ufficio ad acquisire tali documenti, ovvero ad assumere, anche d’ufficio, ogni mezzo di prova per accertare la fondatezza o meno delle allegazioni, nel rispetto del contraddittorio.
Nello specifico, vediamo le norme dedicate al procedimento con le sue regole e finalità che costituiscono la risposta legislativa a tutte le criticità emerse dalla relazione della Commissione di inchiesta e del Grevio, nell’ambito dei giudizi con allegazioni di violenza.
Il procedimento, l’abbreviazione dei termini, i poteri officiosi, la prevenzione della vittimizzazione secondaria: art. 473-bis.42 c.p.c.
L’art. 473-bis.42 da attuazione al principio contenuto nell’art.1, comma 23, lett. t), Legge n. 206 del 2021 “prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria...”.
Art. 473-bis.42 (Procedimento). - Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.
Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.
Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.